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In vigore al: 21/11/2014

f) Legge provinciale18 marzo 2002, n. 61)
Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione

1)
Pubblicata nel B.U. 9 aprile 2002, n. 15.

Art. 1 (Finalità)

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano promuove un sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo libero e pluralistico, che tenga conto delle peculiarità culturali, linguistiche e sociali della provincia, garantisca una partecipazione democratica e contribuisca ad incrementarne il livello informativo, educativo e di intrattenimento.

(2)  La Provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, applica le convenzioni e i regolamenti del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, aventi lo scopo di facilitare la diffusione transfrontaliera di trasmissioni e programmi radiotelevisivi nonché di progetti comuni, in considerazione dell'importanza del sistema delle comunicazioni per l'integrazione europea, lo sviluppo della cultura dei gruppi etnici, della libertà di opinione e del pluralismo.

Art. 2 (Comitato provinciale per le comunicazioni)   delibera sentenza

(1)  Per le attività di cui alla presente legge è istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano il Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato. Esso è composto da sei esperti nei settori della comunicazione e dell'informazione, delle radiotelecomunicazioni e della multimedialità.

(2)  Il Comitato è composto dal presidente e dal vicepresidente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, nominati dalla Giunta provinciale all'inizio di ogni legislatura, nonché da quattro ulteriori componenti eletti dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto. Ogni consigliere può esprimere un massimo di tre preferenze. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; va garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Un componente del Comitato è eletto su proposta della minoranza politica. I componenti del Comitato non possono essere rieletti o rinominati più di tre volte di seguito.

(3)  Funge da segretario un impiegato del Consiglio provinciale, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(4)  Ai componenti del Comitato è corrisposto, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, quando compete loro, per la partecipazione alle sedute, il doppio delle indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un'autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell'amministrazione provinciale.

(5)  Al presidente del Comitato è corrisposto il doppio del compenso mensile determinato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 1-bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, inserito dall'articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, per i presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale.

(6)  In relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, alle sedute del Comitato possono essere invitati anche esperti con voto esclusivamente consultivo. A questi spettano per la partecipazione alle sedute le stesse indennità previste in favore dei componenti del Comitato.

(7)  Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.

(8)  Il Comitato adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.2) 

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003 - Nomina del comitato provinciale per le comunicazioni - Stipula di convenzioni con enti radiotelevisivi - Piano provinciale delle infrastrutture delle comunicazioni - Sistema di smaltimento rifiuti
2)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 20 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 3 (Incompatibilità)  

(1)  La carica di componente del Comitato è incompatibile con le seguenti cariche:

  1. politiche:
    1. membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali;
    2. sindaco;
    3. membro - di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali - della presidenza o direzione di enti pubblici economici e non;
    4. detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici;
  2. economico-professionali:
    1. amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria, anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; dipendente provinciale;
    2. titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con soggetti di cui al numero 1).

(2)  Chi esercita un'attività di cui al comma 1 non può essere nominato componente del Comitato. Se durante la durata in carica viene accertato l'esercizio di una delle dette attività, decade dalla carica.

Art. 4 (Compiti)        delibera sentenza

(1)  Il Comitato:

  1. è organo consultivo della Provincia in materia di comunicazioni;
  2. esprime parere sui provvedimenti che la Provincia intende assumere per disporre agevolazioni a favore delle emittenti radiofoniche private locali che trasmettono programmi di pubblica utilità ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223;
  3. formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in merito alla trasmissione di programmi locali;
  4. regola l'accesso alle trasmissioni provinciali programmate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
  5. elabora proposte e suggerisce criteri, anche sulla base di studi, ricerche e consulenze a tal fine effettuate, per i contenuti delle convenzioni tra la Provincia e la sede periferica della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché le emittenti radiotelevisive private in ambito locale, in particolare per ciò che concerne la sicurezza della ricezione indisturbata della radiodiffusione ovvero l'uso e la sovrapposizione delle frequenze in violazione della legge ed il rilevamento obiettivo degli indici d'ascolto, e segue l'attuazione delle convenzioni stesse;
  6. assolve ai compiti previsti dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223 e 31 luglio 1997, n. 249, e collabora, su richiesta, con il Ministro delle comunicazioni, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con la Commissione parlamentare di indirizzo e sorveglianza del servizio radiotelevisivo;
  7. esercita le funzioni di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ad esso delegate dalla stessa a sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, mediante la stipula di apposite convenzioni.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 28.04.2008 - Poste, telefoni e radiocomunicazioni - telefonia mobile - installazione impianti - autorizzazione - governo del territorio - conformità al principio di ragionevolezza - motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 24.04.2008 - Poste, telefoni e radiocomunicazioni - telefonia mobile - localizzazione impianti - progetto conforme a norme urbanistiche - obbligo di rilascio concessione edilizia
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 77 del 17.03.2008 - Poste, telefoni e radiocomunicazioni - infrastrutture delle comunicazioni - parere obbligatorio della commissione provinciale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 138 del 11.04.2007 - Infrastrutture delle comunicazioni - piano provinciale di settore - classificazione dei siti: impugnabilità immediata - funzione governo del territorio - pianificazione urbanistica - strumento urbanistico generale - non occorre apposita motivazione - eccezioni: situazioni particolari
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 116 del 28.03.2007 - Impianti di telefonia mobile - controversie - istanza per un atto ampliativo - attribuisce titolarità di un interesse legittimo al richiedente - installazione antenne nell'ambito degli insediamenti - parere negativo della commissione provinciale per le infrastrutture delle comunicazioni - è vincolante
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 430 del 04.12.2006 - Interesse all'impugnativa - telefonia mobile - impianti all'interno di insediamenti - autorizzazione - deve essere preceduta da parere di speciale commissione provinciale - parere obbligatorio e vincolante

Art. 5 (Programmazione dell'attività)

(1)  Il Comitato presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio provinciale e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, limitatamente alle funzioni da essa delegate, un progetto programmatico delle sue attività corredato della relativa previsione di spesa per l'approvazione.

(2)  La gestione delle spese connesse con il funzionamento del Comitato avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

(3)  Per l'erogazione delle spese relative alle attività del Comitato il Presidente del Consiglio provinciale autorizza, a carico degli appositi stanziamenti del bilancio del Consiglio provinciale, aperture di credito a favore di un funzionario delegato scelto tra i dipendenti del Consiglio provinciale. Detto funzionario provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati e sulla base delle istruzioni del presidente del Comitato, e sottopone i rendiconti periodici delle spese all'approvazione del Comitato.

(4)  Le assegnazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), hanno vincolo di destinazione e sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale, unitamente alle spese correlate, dal Presidente del Consiglio stesso, che dà comunicazione al Consiglio provinciale delle relative variazioni apportate al bilancio.

(5)  Il Comitato presenta entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio provinciale ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sul sistema delle comunicazioni in ambito provinciale, che è accessibile anche al pubblico.

Art. 6 (Struttura di supporto del Comitato e sua dotazione organica)

(1)  Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale di una apposita struttura di supporto istituita presso il Consiglio provinciale e individuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale struttura di supporto è posta alle dipendenze funzionali del Comitato e opera in autonomia rispetto alla restante struttura organizzativa e dirigenziale del Consiglio. La struttura, il cui organico verrà definito dopo aver acquisito in merito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, potrà essere comunque integrata dall'apporto permanente o temporaneo degli uffici del Consiglio e potrà avvalersi per lo svolgimento di compiti particolarmente complessi e delicati della consulenza di esperti e/o della collaborazione di altri soggetti od organismi qualificati, previa la stipula di apposite convenzioni.

Art. 7 (Infrastrutture comuni per il sistema delle comunicazioni)      delibera sentenza

(1)  Le finalità perseguite dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle proprie competenze nel settore delle comunicazioni seguono i principi stabiliti in materia di comunicazioni, in particolare dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223 e 31 luglio 1997, n. 249. A tal fine la Provincia, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentiti gli interessati, promuove la realizzazione di infrastrutture ed impianti comuni per servizi radiotelevisivi pubblici, servizi di comunicazione di pubblico interesse ed emittenti private. La Giunta provinciale può affidare l'esecuzione di tali progetti nonché di altri progetti nel settore delle comunicazioni al servizio pubblico radiotelevisivo provinciale.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 168 del 06.05.2008 - Appalti pubblici - associazione temporanea di imprese - responsabilità impresa capogruppo e altre imprese - commissione di gara - valutazione delle offerte - limiti al sindacato giurisdizionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 24.04.2008 - Poste, telefoni e radiocomunicazioni - telefonia mobile - localizzazione impianti - progetto conforme a norme urbanistiche - obbligo di rilascio concessione edilizia
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 59 del 03.03.2008 - Telefonia mobile - riconfigurazione di esistente stazione radio-base - principio di concentrazione impianti ricetrasmittenti - minimizzazione esposizione a campi elettromagnetici - criteri aggiuntivi fissati dal piano di settore - sono meramente indicativi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 138 del 11.04.2007 - Infrastrutture delle comunicazioni - piano provinciale di settore - classificazione dei siti: impugnabilità immediata - funzione governo del territorio - pianificazione urbanistica - strumento urbanistico generale - non occorre apposita motivazione - eccezioni: situazioni particolari

Art. 7/bis ( Infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti)                    delibera sentenza

(1)  L’installazione di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti e le loro modifiche sono soggette ad autorizzazione del comune, rilasciata previo parere della commissione edilizia comunale e previo parere dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, che comprende anche i pareri e le autorizzazioni delle ripartizioni provinciali comunque competenti.

(2)  La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è presentata al comune competente e, per conoscenza, all’Agenzia provinciale per l’ambiente. La determinazione del comune sulla domanda deve essere notificata al richiedente non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal comune o dall’Agenzia provinciale per l’ambiente. Scaduto tale termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego o il parere negativo dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, la domanda si intende accolta. Rimangono comunque salvi i diritti di terzi. Con regolamento di esecuzione sono dettate ulteriori disposizioni sul procedimento di autorizzazione e procedure di autorizzazione semplificate per determinate tipologie di impianti e modifiche.

(3)  La realizzazione di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti non comporta modifica della zonizzazione prevista negli strumenti di pianificazione.

(4)  È istituito il catasto delle sorgenti dei campi elettromagnetici, che raccoglie informazioni su siti, dati radioelettrici e relativi gestori.

(5)  Ai fini della pianificazione e del coordinamento i gestori presentano ai comuni competenti e all’Agenzia provinciale per l’ambiente i dati delle infrastrutture e dei relativi bacini d’utenza previsti per l’anno successivo. Norme di dettaglio sono stabilite nel regolamento di esecuzione.

(6)  II titolare delI’autorizzazione deve concedere a terzi, dietro equo compenso, l’uso comune del sito per servizi di comunicazione; deve altresì demolire le infrastrutture non autorizzate e gli impianti non utilizzati. In caso di mancata demolizione di tali infrastrutture ed impianti entro il termine stabilito mediante apposita ordinanza dal comune, il comune procede d’ufficio addebitando le relative spese al proprietario delle infrastrutture e degli impianti. I titolari di diritti reali e i gestori sono obbligati in solido con il proprietario al pagamento delle spese di demolizione.

(7)  Le infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti e le loro modifiche possono essere realizzate anche dalla Provincia autonoma di Bolzano tramite enti provinciali o imprese private, nonché dai comuni e dalle comunità comprensoriali. 3) 

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 12 novembre 2009, n. 366 - Telefonia mobile - localizzazione impianti radio base - condivisione del sito con altri gestori – diniego a causa della prossimità di struttura scolastica - criteri localizzativi - facoltà attribuite ai Comuni
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 30 marzo 2009, n. 115 - Piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni - individuazione dei siti e caratteristiche degli impianti - impianti di telefonia mobile - cooperazione tra amministrazioni e gestori - siti sensibili alle immissioni radioelettriche - potere di pianificazione urbanistica – invito alla realizzazione al di fuori degli ambiti di insediamento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 59 del 03.03.2008 - Telefonia mobile - riconfigurazione di esistente stazione radio-base - principio di concentrazione impianti ricetrasmittenti - minimizzazione esposizione a campi elettromagnetici - criteri aggiuntivi fissati dal piano di settore - sono meramente indicativi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 397 del 24.12.2007 - Giustizia amministrativa - carenza di interesse attuale per cessazione della materia del contendere - poste, telegrafi, telefoni e radiocomunicazioni - infrastrutture delle comunicazioni - piano provinciale di settore - c.d. bozza della parte tecnica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 396 del 21.12.2007 - Infrastrutture delle comunicazioni - telefonia mobile - ristrutturazione impianti all'esterno di insediamenti - competenza assessore provinciale urbanistica - parere del sindaco - natura
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 235 del 26.06.2007 - Telefonia mobile - stazioni radio base - autorizzazione soggetta a durata massima con obbligo di successiva delocalizzazione - illegittimità clausola limitativa - concessione edilizia con clausola di precarietà - collocazione impianti - compatibilità con destinazioni urbanistiche
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 198 del 26.05.2007 - Telefonia mobile - installazione di stazioni radio base - pianificazione urbanistica del comune - regole a tutela di zone particolari - possibilità - protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici - osservanza dei principi statali in quanto materia della sanità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 26.05.2007 - Poste, telegrafi, telefoni e radiocomunicazioni - infrastrutture delle comunicazioni - disciplina del settore - competenza provinciale - autorizzazione ex art. 7 bis L.P. n. 6/2002 - valenza edilizia - verifiche di compatibilità urbanistica nell'ambito del procedimento autorizzatorio - non previsto istituto silenzio assenso - criteri per la localizzazione di nuovi impianti - invito ai comuni in ordine a siti da preferire e da evitare - telefonia mobile - proposta di localizzazione da parte del comune
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 196 del 26.05.2007 - Poste, telegrafi, telefoni e radiocomunicazioni - infrastrutture delle comunicazioni - disciplina in ambito provinciale - piena potestà della Provincia - piano provinciale di settore - classificazione di sito da demolire - costituisce revoca implicita dell'atto autorizzativo - impianti da demolire muniti di concessione edilizia - previsione di indennizzo per danni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 195 del 26.05.2007 - Infrastrutture delle comunicazioni - piano provinciale di settore - parte concettuale - delibera G.P. n. 4787/2003: natura regolamentare - parte tecnica: delibera G.P. n. 4147/05 - classificazione e localizzazione dei siti - siti da demolire - non possono essere equiparati ad aree vincolate ad espropriazione - termine ordinatorio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 138 del 11.04.2007 - Infrastrutture delle comunicazioni - piano provinciale di settore - classificazione dei siti: impugnabilità immediata - funzione governo del territorio - pianificazione urbanistica - strumento urbanistico generale - non occorre apposita motivazione - eccezioni: situazioni particolari
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 116 del 28.03.2007 - Impianti di telefonia mobile - controversie - istanza per un atto ampliativo - attribuisce titolarità di un interesse legittimo al richiedente - installazione antenne nell'ambito degli insediamenti - parere negativo della commissione provinciale per le infrastrutture delle comunicazioni - è vincolante
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 430 del 04.12.2006 - Interesse all'impugnativa - telefonia mobile - impianti all'interno di insediamenti - autorizzazione - deve essere preceduta da parere di speciale commissione provinciale - parere obbligatorio e vincolante
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 4 del 09.10.2006 - Uso della lingua - ricorso notificato fuori provinciaRicorso popolare ai sensi dell' art. 105 L.P. 11 agosto 1997 n. 13 - impugnabilità della decisione della Giunta provinciale - limiti - Impianto di radiodiffusione sonora - limiti statali campi magnetici - non possono essere aggravati dai comuni -
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003 - Nomina del comitato provinciale per le comunicazioni - Stipula di convenzioni con enti radiotelevisivi - Piano provinciale delle infrastrutture delle comunicazioni - Sistema di smaltimento rifiuti
3)
L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11, successivamente modificato dall'art. 10, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, ed infine così sostituito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 8 (Contributi per programmi e trasmissioni particolari - convenzioni con enti radiotelevisivi)       delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale può concedere contributi alle emittenti radiotelevisive nonché ai portali informativi online con [sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale, con]  testata giornalistica registrata presso il tribunale di Bolzano. Le emittenti rispettivamente i portali informativi online devono vantare una propria forza lavoro di almeno due collaboratori con contratto a tempo indeterminato. Devono altresì essere titolari di una concessione statale per le trasmissioni ovvero essere riconosciuti quale fornitori di contenuti. 4) 5)

(2)  La Giunta provinciale stabilisce con propria delibera i criteri qualitativi di accesso e i criteri e le modalità per la concessione del contributo. Il contributo non può superare la misura massima del 50 per cento delle spese riconosciute. Il contributo prende in considerazione in modo particolare anche il fatturato dell’azienda e il numero dei collaboratori. Il medesimo richiedente non può ottenere allo stesso tempo un contributo per trasmissioni radio, trasmissioni televisive e per il portale informativo online. 4)

(3)  Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi, inclusi quelli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, aventi per oggetto la produzione di documentazioni di particolare valore e di informazioni e trasmissioni di attualità di interesse provinciale. I relativi diritti di utilizzazione e diffusione di dette produzioni vanno concessi alla Provincia.6) 

(4)  Ai fini del raggiungimento del grado di copertura del servizio di radiodiffusione pubblica della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come previsto dai contratti di servizio di cui all'articolo 3 della convenzione tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la RAI, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni o contratti con la medesima concessionaria.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003 - Nomina del comitato provinciale per le comunicazioni - Stipula di convenzioni con enti radiotelevisivi - Piano provinciale delle infrastrutture delle comunicazioni - Sistema di smaltimento rifiuti
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 29 del 12.02.1996 - Contributi e agevolazioni a favore di emittenti radiofoniche e televisive locali
4)
I commi 1 e 2 dell'art. 8 sono stati così sostituiti dall'art. 20, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
5)
La Corte Costituzionale con sentenza del 23 giugno 2014, n. 190 ha dichiarato illegittimo l'art. 20, comma 2, prima parte, della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, che aveva sostituito il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, limitatamente alle parole „sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale“.
6)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

Art. 9 (Contributi per l'acquisizione di notizie da agenzie di stampa)     delibera sentenza

(1)  Tenuto conto della particolare situazione dell'Alto Adige, la Provincia autonoma di Bolzano può concedere a emittenti radiofoniche e televisive locali contributi fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisizione di notizie da un’agenzia di stampa con sede e redazione di un servizio locale di lingua tedesca o ladina nel territorio provinciale, la cui produzione e distribuzione avvenga prevalentemente in Alto Adige, in quanto esistente, a condizione che tali spese non vengano sopportate dallo Stato. 7)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 29 del 12.02.1996 - Contributi e agevolazioni a favore di emittenti radiofoniche e televisive locali
7)
L'art. 9, comma 1, è stato così modificato dall'art. 20, comma 3, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 10 (Pubblicità)  

(1)  Almeno il 25 per cento delle somme spese dalla Provincia autonoma di Bolzano e dagli enti da essa istituiti nonché da amministrazioni autonome comunque denominate, sottoposti alla sua vigilanza o legislazione, per le spese per campagne pubblicitarie e di promozione nell'ambito del territorio provinciale, è destinato alle emittenti radiofoniche e televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea.

Art. 11 (Disposizioni finanziarie)

(1)  Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono utilizzate nell'esercizio in corso le quote ancora disponibili degli stanziamenti di spesa autorizzati sul bilancio provinciale (capitoli 81216 e 102240) per l'attuazione della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 5, abrogata dall'articolo 12. Le spese a carico degli esercizi successivi saranno stabilite con la legge finanziaria annuale.

(1/bis)  Per il finanziamento dei contributi previsti da questa legge i relativi mezzi finanziari sono messi a disposizione dal rispettivo bilancio provinciale. Per l’anno dell’entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale può mettere a disposizione un importo massimo di un milione di euro. 8)

(2)  Le spese per l'attività e il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale.

(3)  Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 7/bis è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2002 (capitolo 81216) una spesa di 2.000.000 euro; le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.9) 

8)
L'art. 11, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 20, comma 4, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
9)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 2 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

Art. 12 (Abrogazione)

(1)  La legge provinciale 4 marzo 1996, n. 5, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 13 (Norme transitorie e finali)

(1)  Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene nominato il nuovo Comitato per le comunicazioni ai sensi delle disposizioni della presente legge per la durata della legislatura corrente.

(2)  Fino alla nomina del nuovo Comitato rimane in carica il Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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