(1) Con l'entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati la legge provinciale 11 agosto 1988, n. 30, la legge provinciale 3 agosto 1983, n. 28, e l'articolo 30 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1.
(2) Il presente testo unico sostituisce in provincia di Bolzano le norme della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, - fatta eccezione dell'articolo 32 - e del relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 dicembre 1954, n. 92, e successive modifiche, della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, nonché dell'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1978, n. 1.25)
(3) Resta in vigore nella forma vigente la legge regionale 16 maggio 1991, n. 11.