(1) Gli oneri per l'attuazione della presente legge trovano copertura con le assegnazioni annue della Regione per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi, con le entrate proprie dell'azienda speciale di cui al Capo I, nonché con appositi stanziamenti integrativi nel bilancio provinciale destinati ai servizi per la protezione civile e per il servizio antincendi, autorizzati annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.