(1) Fino a quando non saranno nominati gli organi e approvato il bilancio di previsione dell'Azienda speciale, secondo le disposizioni della presente legge e dal relativo regolamento di contabilità e organizzazione, l'attività amministrativa dell'Azienda speciale è esercitata dai corrispondenti organi della cessata Cassa provinciale antincendi, e la gestione finanziaria sarà riferita all'ultimo bilancio di previsione approvato dalla Cassa provinciale antincendi.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.