(1) Gli enti soggetti alla vigilanza e tutela della Provincia depositano una copia dell'indagine geologico-geotecnica, ove previsto per la realizzazione di un'opera pubblica, presso l'Ufficio provinciale geologia e prove materiali.
(2) Le competenze del servizio geologico della Direzione Generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alla legge 4 agosto 1984, n. 464, nel territorio provinciale vengono espletate dall'Ufficio provinciale geologia e prove materiali. A questo ufficio vanno fatte le comunicazioni di perforazioni nel suolo e di opere di gallerie.
(3) L'Ufficio provinciale geologia e prove materiali elabora un catasto geologico provinciale e la relativa banca dati.