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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 6209 del 24.11.1997
Approvazione delle modifiche ed integrazioni delle norme generali e del tariffario delle prove e prestazioni dell'Ufficio 11.6. "Geologia e prove materiali" sito in Cardano (modificate con delibera n. 6153 del 30.12.1999)

Allegato

Norme generali e tariffe concernenti le prestazioni fornite dall'Ufficio Geologia e Prove Materiali della Provincia Autonoma di Bolzano.

 

1) Gli "Ordini di Prova" dovranno essere inoltrati compilando appositi moduli che andranno resi legali ai sensi della Legge n. 1086/71.

2) La firma sull' "Ordine di Prova" costituisce accettazione delle Norme Generali e Tariffe dell' Ufficio Geologia e Prove Materiali.

3) I campioni da sottoporre a prova devono pervenire, franchi da ogni spesa al seguente indirizzo:

 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - UFFICIO GEOLOGIA E PROVE MATERIALI - Via Val d'Ega 48 -  39053 CARDANO (BZ).
 
Su richiesta, i campioni possono eccezionalmente essere prelevati dal personale dell'Ufficio Geologia e Prove Materiali. In tal caso, oltre all' importo delle prove eseguite, è a carico del Committente anche il rimborso per l'impiego del personale e delle attrezzature fuori sede. Lo stesso vale per le prove eseguite in sito.
 
 

4) I campioni da sottoporre a prova devono giungere in condizioni di forma, dimensioni e pulizia tali da poterne permettere la prova richiesta senza ulteriori interventi.

5) E' compito del committente indicare il numero delle prove e le normative secondo le quali dovranno essere eseguite.

6) Gli estranei non sono di regola ammessi ad assistere alle prove.

7) L'ufficio Geologia e Prove Materiali non assume alcuna responsabilità nei confronti di chi, per qualsiasi ragione, sia stato eccezionalmente ammesso ad assistere alle prove.

8) L'Ufficio Geologia e Prove Materiali comunicherà i risultati di prova in tempi compatibili con i carichi di lavoro e con le esigenze organizzative interne.

9) I risultati delle prove saranno comunicati mediante certificato.

10) Il certificato riporta soltanto i valori rilevati senza osservazioni tecniche in merito alla qualità dei materiali sottoposti a prova od al loro corretto impiego.

11) I certificati vengono rilasciati in unico originale e fotocopia; eventuali duplicati vengono rilasciati, su richiesta del Committente, allo stesso prezzo dell'originale.

12) Il materiale residuo delle prove resterà a disposizione del Committente per 30 giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato.

Trascorso tale periodo, ed in mancanza di disposizioni scritte da parte del Committente, l'Ufficio Geologia e Prove Materiali si intenderà autorizzato ad eliminare detto materiale.

13) Il prezzo delle prove non contenute nel tariffario o di quelle che richiedono attrezzature particolari o ripetitività di cicli saranno valutate di volta in volta.

14) Il prezzo delle singole prove si riferisce, se non altrimenti specificato, ad un unico provino.

15) Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato mediante versamento su apposito c/c bancario utilizzando l'accluso modulo precompilato allegato alla fattura.

16) I certificati di prova verrano rilasciati solo dopo verifica del avvenuto pagamento della fattura.

17) L'accettazione di ulteriori richieste di prova può essere rifiutata agli utenti che non hanno provveduto al pagamento delle fatture precedentemente emesse.

18) Le tariffe indicate nel tariffario non sono comprensive di I.V.A..

19) Il tariffario può subire modifiche senza che l'Ufficio Geologia e Prove Materiali debba darne preventiva comunicazione agli utenti. Eventuali variazioni del tariffario saranno comunicate al Servizio Centrale del Ministero dei Lavori Pubblici almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore.

20) Eventuali incarichi a terzi saranno fatturati al committente con un rincaro max. 10 %.

21) Per incarichi con carattere di urgenza la normale tariffa può essere maggiorata fino a radoppiarla.

 
Tabella: omissis