In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 60 (Aumento dell’agevolazione edilizia per interventi di risparmio energetico)   delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale può aumentare le misure di agevolazione, al fine di promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, l’impiego di energie rinnovabili e la riqualificazione energetica. 67)

massimeDelibera N. 3825 del 06.09.1999 - Edilizia abitativa agevolata - Articolo 60 della l.p. 17 dicembre 1998, n. 13 - Determinazione dei requisiti minimi per i valori di trasmittanza termica specifica (valori k) di determinate parti dell'involucro dell'edificio, la cui osservanza è presupposto per l'ammissione all'agevolazione edilizia
67)
L'art. 60 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 13 giugno 2012, n. 11.