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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 3825 del 06.09.1999
Edilizia abitativa agevolata - Articolo 60 della l.p. 17 dicembre 1998, n. 13 - Determinazione dei requisiti minimi per i valori di trasmittanza termica specifica (valori k) di determinate parti dell'involucro dell'edificio, la cui osservanza è presupposto per l'ammissione all'agevolazione edilizia

Si premette quanto segue:
 

1. Il comma 1 dell'articolo 60 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, prevede che le agevolazioni edilizie provinciali possono essere solo concesse in caso di osservanza dei requisiti minimi per i valori di trasmittanza termica specifica (valori k) di determinate parti dell'involucro dell'edificio.

2. I valori-k da osservarsi sono determinati con delibera della Giunta provinciale.

3. Osservando in linea generale le disposizioni della legge 9 gennaio 1991, n. 10, concernente le norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e tenendo conto di dati tecnici acquisiti per esperienza, l'Ufficio risparmio energetico, su richiesta della Ripartizione dell'edilizia abitativa agevolata, ha proposto per le più rilevanti parti dell'involucro dell'edificio  consistenti in finestre, pareti esterne, tetto rispettivamente soffitto, soffitto della cantina, pareti e pavimenti contro terra, i requisiti minimi per i valori di trasmittanza termica specifica (valori k).

4. Qualora i requisiti minimi dei valori di trasmittanza termica specifica vengano ridotti del 25 per cento e vengano comprovate le relative maggiori spese, gli importi delle agevolazioni edilizie di cui agli articoli 55, 56 e 57 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono aumentati del 5 per cento.

Tutto ciò premesso e visto l'articolo 60 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,
 

la Giunta provinciale ad unanimità di voti legalmente espressi

 

d e l i b e r a :

 
1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 60 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, i requisiti minimi dei valori di trasmittanza termica specifica (valori k) delle parti dell'involucro dell'edificio, la cui osservanza è presupposto per l'ammissione all'agevolazione edilizia, sono determinati nel modo seguente:
 

Bauteil  / parte involucro edificio

 

Mindestanforderung /

requisiti minimi

Fenster / finestra

1,70 W/m² K*

*Watt/m² Kelvin

Außenwand / parete esterna

0,55 W/m² K*

*Watt/m² Kelvin

Dach bzw. oberste Decke / tetto risp. soffitto

0,40 W/m² K*

*Watt/m² Kelvin

Kellerdecke / soffitto della cantina

0,65 W/m² K*

*Watt/m² Kelvin

Wände und Böden gegen das Erdreich / pareti e pavimenti contro terra

0,65 W/m² K*

*Watt/m² Kelvin


2. Alla domanda per l'agevolazione edilizia dev'essere allegato un progetto, dal quale risulta l'osservanza dei requisiti minimi per i valori di trasmittanza termica specifica di singole parti dell'involucro dell'edificio;

3. Qualora vengano realizzati dei lavori di recupero su singole parti dell'involucro dell'edificio, l'osservanza dei requisiti minimi per i valori di trasmittanza termica specifica dev'essere comprovata solo per le rispettive parti dell'edificio;

4. In caso di realizzazione di misure aggiuntive di isolamento termico e di richiesta dell'aumento del 5 per cento degli importi di cui agli articoli 55, 56 e 57, dal progetto  deve risultare il calcolo relativo alla riduzione dei valori di trasmittanza termica specifica del 25 per cento;

5. Dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione il direttore dei lavori attesta con una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità l'osservanza dei valori-k;

6. In caso di acquisto l'acquirente deve allegare alla domanda per l'agevolazione edilizia una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità da un tecnico iscritto all'albo professionale riguardante l'osservanza dei requisiti minimi per i valori di trasmittanza termica specifica delle corrispondenti parti dell'involucro dell'edificio.