(1) Per snellire la sistemazione abitativa di lavoratori, l'IPES è autorizzato a stipulare con enti pubblici e privati, che dispongono di immobili suscettibili di essere utilizzati come case albergo per lavoratori, convenzioni per una durata non inferiore a dieci e non superiore a 20 anni.
(2) Le case albergo devono offrire ai lavoratori una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, prevalentemente organizzata in forma di pensionato. Tali strutture devono fornire servizi collettivi in grado di soddisfare le esigenze alloggiative ed alimentari dei lavoratori.
(3) Nella convenzione, l'ente deve impegnarsi a mettere a disposizione un determinato numero di posti letto, a garantire i servizi di cui all'articolo 114, e ad assegnarli rispettando i criteri di ammissione di cui all'articolo 103.
(4) Nella convenzione di cui al comma 1 sono anche disciplinati i rapporti finanziari tra l'IPES e gli enti. L'importo annuale che l'IPES corrisponderà agli enti non potrà essere superiore al 30 per cento del canone provinciale, determinato ai sensi dell'articolo 7, e riferito alla superficie convenzionale della casa albergo. Il contributo dell'IPES è destinato a coprire le minori entrate dall'affitto dei posti letto che non possono essere messe a carico degli inquilini della casa albergo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 103.
(5) Il regolamento interno per le case albergo convenzionate deve essere concordato con l'IPES e conformarsi ai criteri contenuti nella deliberazione di cui all'articolo 103.
(6) Gli importi che l'IPES corrisponderà agli enti sono ad esso rifusi dall'amministrazione provinciale a carico della categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera K).167)