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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 94 (Abitazioni soggette all'assegnazione)

(1) Le abitazioni dell'IPES, della Provincia, dei comuni e degli enti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, realizzate totalmente o parzialmente con fondi dello Stato o della Provincia, vengono assegnate secondo le disposizioni di questo capo.

(2) Non sono soggette alle disposizioni di questo capo:

  1. le abitazioni destinate ad alloggi di servizio;
  2. le abitazioni degli enti pubblici previdenziali non costruite con fondi dello Stato;
  3. le abitazioni che a causa dei particolari vincoli cui sono sottoposte e delle loro particolari caratteristiche non sono idonee per l'edilizia abitativa sociale;
  4. le abitazioni di vecchia costruzione degli enti pubblici indicati al comma 1 e le abitazioni provvisorie destinate a dare alloggio a famiglie che in seguito a calamità naturali sono rimaste senza tetto ovvero devono abbandonare le loro abitazioni per motivi di sicurezza pubblica o di utilità pubblica;
  5. le abitazioni destinate alla sistemazione temporanea di famiglie in caso di effettuazione di interventi di recupero;
  6. le abitazioni utilizzate per la sistemazione temporanea di famiglie, che appaiono nella graduatoria per l'assegnazione di abitazioni in una posizione idonea e che sono minacciate da sfratto prima della presumibile consegna dell'abitazione;
  7. le abitazioni che vengono date in locazione dall'IPES previa autorizzazione dell'amministrazione provinciale alla comunità comprensoriale competente per territorio, a enti, cooperative o associazioni il cui fine statutario è l'assistenza di persone appartenenti alle particolari categorie sociali di cui all'articolo 22.