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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 87 (Finanziamento dell'acquisizione e dell'urbanizzazione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, nonché di immobili suscettibili di recupero)    delibera sentenza

(1) Per il finanziamento dell'acquisizione e dell'urbanizzazione di aree per l'edilizia abitativa agevolata è costituito un fondo di rotazione. A questo fondo affluiscono i mezzi previsti nel programma degli interventi di cui all'articolo 6 per la categoria di intervento di cui alla lettera H) del comma 1 dell'articolo 2, i rientri dei mutui concessi da tale fondo, nonché i rientri dei mutui dal fondo di rotazione previsti nel previgente articolo 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

(2) In base al decreto di determinazione dell'indennità di esproprio di cui all'articolo 5 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, l'assessore provinciale all'edilizia abitativa dispone in favore del comune la concessione di un contributo a fondo perduto nella misura del 50 per cento dell'indennità di esproprio e la concessione di un mutuo senza interessi per il restante 50 per cento. Qualora le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata vengano espropriate direttamente a favore dell'IPES a norma dell'articolo 80, comma 3, il contributo a fondo perduto è concesso per l'intero importo dell'indennità di esproprio.133) 

(3) In caso di determinazione di maggiori indennità di esproprio stabilite da sentenze della corte d'appello, l'assessore all'edilizia abitativa dispone la corrispondente integrazione del mutuo e del contributo a fondo perduto.134) 

(4) In caso di esproprio di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, l'assessore provinciale all'edilizia abitativa, in base alla deliberazione divenuta esecutiva con la quale il comune delibera di acquistare le aree con la procedura di cui al citato articolo 16, dispone la concessione di un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento dell'indennità di esproprio e la concessione di un mutuo senza interessi per il restante 50 per cento.

(5) Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di esproprio di aree edificabili ai sensi dell'articolo 81.

(6) Qualora per l'acquisizione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata sia dovuta l' I.V.A., gli importi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono aumentati del corrispondente importo.

(7) I comuni o i loro consorzi assegnano le aree acquisite secondo le disposizioni della presente legge, ponendo a carico dell'assegnatario un onere pari all'importo mutuato per l'acquisto delle aree.

(8) L'acquirente deve pagare l'importo corrispettivo all'atto di cessione ed il comune deve restituire l'importo al fondo di rotazione entro 90 giorni dall'avvenuto incasso. Gli importi di volta in volta incassati dalla Provincia riaffluiscono al fondo di rotazione per nuovi impegni.

(9) Per l'urbanizzazione primaria delle aree per l'edilizia abitativa agevolata, nonché per le altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, viene concesso un contributo a fondo perduto in misura del 60 per cento del costo approvato delle opere progettate. Il contributo a fondo perduto viene integrato in base al rendiconto finale fino a raggiungere il 60 per cento della spesa effettivamente sostenuta dal comune, purché il rendiconto finale venga presentato entro tre anni dalla data di concessione del contributo.135) 

(10) Contestualmente alla concessione del contributo a fondo perduto per l'urbanizzazione primaria viene concesso ai comuni un contributo a fondo perduto per l'urbanizzazione secondaria nella misura del 60 per cento del contributo che in base al regolamento comunale sulla riscossione dei contributi di urbanizzazione è a carico delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata.136) 

(11) A carico del fondo di rotazione di cui al comma 1 l’assessore provinciale all’edilizia abitativa concede ai comuni oppure a società ed enti senza finalità di lucro mutui senza interessi per l’acquisto di aree non edificate o di aree edificate da recuperare. Se tali aree sono comprese entro i centri edificati di cui all’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, esse sono destinate all’edilizia abitativa agevolata anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 36, comma 3, e dall’articolo 37 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, mediante variante al piano urbanistico comunale o, qualora sussista un piano di attuazione, mediante variante al piano di attuazione. Le aree così destinate sono considerate a tutti gli effetti della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e della presente legge aree destinate all’edilizia abitativa agevolata. Ad avvenuta variante al piano urbanistico comunale o al piano di attuazione, una parte del mutuo è trasformata in contributo a fondo perduto. Per le aree edificate da recuperare il contributo a fondo perduto non può essere superiore al 50 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull’area; i criteri per la concessione del citato contributo vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Alle società e enti senza finalità di lucro è concesso un mutuo senza interessi dal fondo di rotazione di cui al comma 1 per l’acquisto di aree non edificate idonee all’edificazione ai sensi dell’articolo 90. Il mutuo deve essere restituito al fondo di rotazione entro 90 giorni dall’avvenuta assegnazione dell’area agli aventi diritto all’assegnazione e comunque entro tre anni dalla concessione dello stesso. Qualora il comune sia già proprietario delle aree edificate o abbia acquisito le aree con mezzi diversi da quelli previsti dal presente articolo, è concesso al comune, ad avvenuta variante al piano urbanistico comunale o al piano di attuazione con cui l’area è destinata all’edilizia abitativa agevolata e in base alla deliberazione di assegnazione, un contributo a fondo perduto nella misura del 20 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull’area.137)

(12) A carico del fondo di rotazione di cui al comma 1 l'assessore provinciale all'edilizia abitativa concede all'IPES un contributo per l'acquisto di aree suscettibili di essere destinate all'edificazione previo cambiamento della destinazione urbanistica e che siano necessarie per la realizzazione dei programmi di costruzione approvati. Prima dell'acquisto dell'area l'IPES deve chiedere il parere del comune territorialmente interessato e della Commissione urbanistica provinciale. I pareri vincolanti del comune e della Commissione urbanistica provinciale sull'idoneità dell'area quale terreno edificabile devono essere resi entro 90 giorni. Decorso tale termine senza che il comune o la Commissione urbanistica provinciale si siano espressi, il rispettivo parere si intende positivo. Avvenuta la stipula del contratto di compravendita, la Giunta provinciale, su richiesta dell'IPES, approva definitivamente la modifica del piano urbanistico comunale.

(13)  L'assessore provinciale all'edilizia abitativa concede ai comuni mutui senza interessi, a carico del fondo di rotazione di cui al comma 1, per l'acquisto di aree idonee all'edificazione. Prima dell'acquisto dell'area il comune deve chiedere il parere vincolante della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio. Il parere della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio sull'idoneità dell'area, quale terreno edificabile, deve essere reso entro 90 giorni dalla relativa richiesta. Decorso tale termine, senza che la Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio si sia espressa, il parere si intende positivo. Ad avvenuta approvazione del piano di attuazione per quelle aree che nel piano di attuazione sono destinate all'edilizia abitativa agevolata ed alle relative opere di urbanizzazione primaria, il 50 per cento del mutuo senza interessi è trasformato in un contributo a fondo perduto. 138) 

(14)  Gli importi concessi in forma di mutui ai comuni devono essere restituiti al fondo di rotazione entro quattro anni dalla loro concessione, anche se le aree non sono ancora state cedute in proprietà. Se i mutui non vengono restituiti entro tale termine, i corrispondenti importi sono trattenuti alla successiva scadenza dai versamenti spettanti ai comuni ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6. Gli importi così trattenuti affluiscono al fondo di rotazione per essere destinati ad altri impegni. Su motivata richiesta del comune il termine per la restituzione dei mutui può essere prorogato di un anno. 139)

(15) I mutui concessi ai sensi dei commi 12 e 13 non precludono la facoltà che nel piano di attuazione da predisporre ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, possa essere prevista ai sensi del comma 3 del menzionato articolo 37 la riserva di cubature per le aziende di prestazioni di servizio e di commercio al dettaglio, nonché per le opere di urbanizzazione secondaria necessarie al fabbisogno della zona.140) 

massimeDelibera N. 372 del 14.03.2011 - Edilizia abitativa agevolata: articolo 87, comma 11 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 succ. mod. - determinazione dei criteri per la concessione del contributo a fondo perduto
133)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 24 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
134)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 24 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
135)
Il comma 9 è stato sostituito dall'art. 24 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
136)
Il comma 10 è stato sostituito dall'art. 24 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
137)
L'art. 87, comma 11, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 23, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
138)
L'art. 87, comma 13, è stato prima integrato dall'art. 24 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e poi così sostituito dall'art. 1, comma 13, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.
139)
L'art. 87, comma 14, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 13, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.
140)
Il comma 15 è stato aggiunto dall'art. 24 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.