Pubblicata nel B.U. 23 luglio 1996, n. 33.
(1) La Provincia può organizzare appositi corsi di preparazione all'esame.
(2) I corsi di cui al comma 1 sono autorizzati con decreto dell'assessore provinciale competente che approva il programma e stabilisce la quota d'iscrizione a carico dei partecipanti.
(3) Le spese relative allo svolgimento dei corsi di preparazione possono essere effettuate in economia ai sensi del decreto del Presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25.
(4) I corsi di preparazione all'esame possono essere svolti anche da terzi, associazioni private o enti pubblici. In tal caso la Provincia può concedere contributi nella misura massima del novanta per cento delle spese di gestione ritenute ammissibili, a condizione che i programmi dei corsi siano informati ai programmi dei corsi organizzati dalla Provincia e che la quota di iscrizione a carico dei partecipanti venga determinata in misura non inferiore alla quota di partecipazione fissata per i corsi organizzati dalla Provincia.
(5) I contributi di cui al comma 4 sono liquidati dietro presentazione di documentazione delle spese sostenute previa verifica dei risultati, in un'unica soluzione a conclusione dell'iniziativa o in forma rateale durante lo svolgimento della stessa. I criteri per la concessione dei contributi sono deliberati dalla Giunta provinciale.