Pubblicata nel B.U. 23 luglio 1996, n. 33.
(1) Nell'ambito della sessione d'esame i candidati possono sostenere l'esame intero o solamente una o più prove parziali di cui all'articolo 2, comma 3. Le prove parziali già sostenute tuttavia decadono qualora l'intero esame non venga concluso con esito positivo entro cinque anni dalla prima prova.
(2) Ciascuna prova parziale viene valutata separatamente con un punteggio da quattro decimi a dieci decimi. A conferma dell'esame sostenuto o di singola prova parziale sostenuta viene rilasciato un attestato che riporti il giudizio conseguito e rechi la firma del presidente della commissione d'esame.
(3) L'esame si intende superato quando il candidato ha ottenuto un punteggio non inferiore a sei decimi in tutte le singole prove.
(4) La commissione d'esame può esonerare i candidati dall'obbligo di sostenere singole prove parziali quando questi siano in possesso di titoli di studio o professionali il cui conseguimento presupponga, sul piano dei contenuti, delle conoscenze equivalenti a quelle richieste nelle prove parziali. A tale scopo, insieme alla domanda di iscrizione all'esame, deve essere presentata una richiesta di esonero.