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In vigore al: 21/11/2014

e) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 61)
Disposizioni in materia di finanza locale

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1)
Pubblicata nel B.U. 25 febbraio 1992, n. 9.

Art. 9 (Norme per il ricorso all'indebitamento dei comuni)

(1) Il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni è ammesso, nelle forme previste dal presente articolo, per il finanziamento di spese in conto capitale e per l'estinzione anticipata di passività onerose derivanti da mutui contratti con gli istituti di credito. È consentito il ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio e per altre destinazioni di legge.

(2) Le entrate relative ai mutui di cui al comma 1 hanno destinazione vincolata.

(3) Il ricorso all'indebitamento è consentito solo se:

  1. sia previsto nel bilancio di previsione annuale o pluriennale;
  2. sia dimostrata la disponibilità delle risorse finanziarie per l'ammortamento del capitale e per il pagamento degli interessi.

(4) I contratti di mutuo con enti diversi dalla cassa depositi e prestiti, dall'istituto nazionale per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e dall'istituto per il credito sportivo devono contenere le seguenti clausole e condizioni:

  1. l'ammortamento non può avere durata inferiore a cinque anni;
  2. la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipulazione del contratto, salvo diversa disposizione di legge;
  3. la rata di ammortamento deve essere comprensiva, fin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
  4. devono essere stabilite le modalità di corresponsione degli eventuali interessi di preammortamento;
  5. deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, deve essere dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti.

(5) Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare investimenti o variare quelli già in atto, l'organo competente modifica la relazione previsionale e programmatica prima dell'assunzione del mutuo.

(6) I comuni sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.

(7) A titolo di garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti i comuni possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale nonché accendere ipoteche e altre forme di garanzia previste dalla legge.

(8) Il tesoriere, su richiesta del comune corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

(9) Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 17, comma 92, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10.14)

14)
L'art. 9 è stato aggiunto dall'art. 10 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.
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