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In vigore al: 21/11/2014

e) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 61)
Disposizioni in materia di finanza locale

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1)
Pubblicata nel B.U. 25 febbraio 1992, n. 9.

Art. 11 (Garanzie fideiussorie)

(1) I comuni possono rilasciare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni d'indebitamento fatte da aziende da essi dipendenti o da forme collaborative cui partecipano.

(2) La garanzia fideiussoria, inoltre, può essere rilasciata a favore delle società di capitali costituite ai sensi dell'articolo 44, comma 6, lettera b), della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio pubblico, nonché per la realizzazione di infrastrutture e di altre opere di interesse pubblico che non rientrino nelle competenze istituzionali di altri enti ai sensi della legislazione vigente; in tal caso gli enti predetti rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società fino al secondo esercizio finanziario successivo a quello di entrata in funzione dell'opera e in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

(3) La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione di opere ai fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà del comune, a condizione che:

  1. il progetto sia approvato dal comune e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario per regolare la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della comunità locale;
  2. si preveda l'acquisizione, al termine della concessione, dell'opera realizzata al patrimonio del comune;
  3. la convenzione di cui alla lettera a) regoli i rapporti tra comune e mutuatario nel caso di rinuncia di quest'ultimo alla realizzazione dell'opera.

(4) Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui all'articolo 1, comma 3 quinquies, della legge 7 agosto 1986, n. 24, e successive modifiche.16)

16)
L'art. 11 è stato aggiunto dall'art. 10 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.
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