(1) Per la copertura delle spese di investimento i comuni ricevono annualmente, sulla base di criteri di fabbisogno, sia una quota di capitale fissa che, per progetti oltre i 100.000 euro, un finanziamento attraverso il fondo di rotazione di cui all’articolo 7/bis.
2. Con la quota di capitale fissa di cui al comma 1 sono da finanziare le opere di cui all’articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 7/bis della stessa legge provinciale.
3. I criteri di fabbisogno e la loro ponderazione nonché i dettagli per il finanziamento delle spese di investimento sono stabiliti con l’accordo di cui all’articolo 2. 10)