(1)57)
(2) A decorrere dal 1° gennaio 1986, ai membri delle commissioni sanitarie di cui agli articoli 10 e 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, nonché ai componenti della commissione sanitaria per la revisione dei requisiti di assistibilità agli invalidi civili, è corrisposto il gettone di presenza previsto dalla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25, e successive modifiche.58)
(2/bis) A ciascun componente delle suddette commissioni è corrisposto, oltre a detto gettone di presenza, un compenso di lire 10.000 per ogni accertamento diagnostico. A ciascun componente delle medesime commissioni, dipendente da pubbliche amministrazioni diverse da quella provinciale, il predetto compenso è ridotto a lire 3000, nel caso che le riunioni della commissione inizino o si svolgano per intero o terminino in orario di lavoro. Ai dipendenti compresi nei ruoli dell'Amministrazione provinciale si applicano le disposizioni della legge provinciale 24 ottobre 1984, n. 14.58)
(3)59)
(4) All'assistenza sanitaria protesica e specifica di cui all'articolo 34 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, provvedono le unità sanitarie locali, ciascuna per il proprio territorio, ai sensi dell'articolo 4, lettera m), della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, assicurando il massimo decentramento delle strutture amministrative e tecniche addette a tali compiti.
(5) Le prestazioni di carattere socio-assistenziale a favore degli invalidi di guerra e di servizio sono erogate dagli enti gestori dei servizi sociali secondo i criteri e le modalità stabiliti con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.60)
(6) (7) (8)59)