(1) La Giunta provinciale provvede ad istituire i seguenti centri sociali, con annessi convitti e laboratori protetti, competenti sugli ambiti territoriali di seguito indicati:
(2) Al fine di migliorare la strutturazione e la distribuzione dei servizi, la Giunta provinciale promuove, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un'indagine conoscitiva sull'entità del problema dei soggetti portatori di handicaps residenti nel territorio provinciale.