(1) Tra gli interventi di formazione professionale permanente rientrano quelli destinati ai lavoratori portatori di handicaps, già in possesso di una qualifica professionale.
(2) Possono essere istituiti appositi corsi di riqualificazione, ai sensi delle leggi provinciali 27 agosto 1962, n. 9, e 10 agosto 1977, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, in favore di persone affette da handicaps e di quelle che, per sopravvenuta invalidità o infermità o aggravamento delle condizioni, devono essere avviate ad una nuova attività lavorativa.
(3) La riqualificazione può avvenire anche presso appositi centri o aziende secondo le modalità di cui al precedente articolo 39.
(4) La riqualificazione può avvenire, purché i singoli casi lo consentano, anche durante il periodo di riabilitazione fisica.