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In vigore al: 21/11/2014

e) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 201)
Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps
1

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.

Art. 21/quinquies (Forme di coordinamento e di consulenza istituzionale)

(1) Presso ogni circolo di scuola materna, direzione didattica ed istituto di scuola secondaria di primo e di secondo grado dove sono iscritti alunni in situazione di handicap, sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, rappresentanti dei familiari e, nelle scuole secondarie di secondo grado, da studenti, con il compito di proporre e coordinare iniziative rivolte all'integrazione scolastica, predisposte da singoli piani educativi individualizzati.

(2) Presso ognuna delle tre intendenze scolastiche è istituito un gruppo di lavoro avente il compito di affrontare i vari problemi relativi all'integrazione scolastica, con funzioni consultive in materia di educazione speciale, di integrazione degli alunni in situazione di handicap, di aggiornamento del personale scolastico e di coordinamento tra la scuola e l'amministrazione provinciale. Per la determinazione delle risorse di sostegno ordinarie e straordinarie, il gruppo di lavoro esamina i documenti diagnostici ed i materiali di programmazione educativa e didattica riferiti ai singoli alunni in situazione di handicap.

(3) Di norma i gruppi di lavoro di cui al comma 2 sono composti da personale ispettivo, direttivo e docente di ogni ordine e grado di scuola, con esperienza o competenze specifiche nel campo dell'integrazione e da personale assistente ed amministrativo. Alle riunioni possono essere invitati, ove il tema lo richieda, esperti e specialisti, nonché rappresentanti delle associazioni dei genitori.

(4) Presso ogni intendenza scolastica è istituito un Servizio integrazione scolastica, con compiti consultivi per le scuole in merito alle problematiche dell'integrazione scolastica. In esso opera personale direttivo o docente comandato con specifica formazione in materia, nonché personale amministrativo per l'espletamento dei compiti di segreteria.

(5) Presso il Servizio integrazione scolastica è istituito un centro di documentazione ed archivio di materiale didattico ed audiovisivo nonché di ausili ed attrezzature speciali a disposizione, secondo necessità, degli operatori scolastici.45)

45)
L'art. 21/quinquies è stato inserito dall'art. 15 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.
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