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In vigore al: 21/11/2014

e) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 201)
Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps
1

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.

Art. 21/ter (Attuazione dell'integrazione scolastica)

(1) All'integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si provvede anche attraverso:

  1. la sperimentazione ai sensi della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, da realizzare nelle classi frequentate da alunni in situazione di handicap;
  2. l'attivazione di sistematiche forme di orientamento, particolarmente qualificate per l'alunno in situazione di handicap, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
  3. l'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
  4. la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e quello superiore;
  5. la possibilità di completare la scuola dell'obbligo, frequentandola sino al compimento del diciottesimo anno di età, consentendo anche su proposta del consiglio di classe una terza ripetenza in singole classi;
  6. l'assegnazione di personale docente specializzato per la realizzazione di attività didattiche di sostegno in tutti i gradi e gli ordini di scuola, compresa la scuola materna e la formazione professionale;
  7. l'assunzione della contitolarità, nelle sezioni e nelle classi in cui operano, da parte degli insegnanti di sostegno, i quali partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti. Gli insegnanti di sostegno partecipano, sempreché sia nell'interesse degli alunni in situazione di handicap, anche alle sedute di assistenza funzionale e di riabilitazione;
  8. assegnazione di personale assistente specializzato per promuovere, in collaborazione con il personale docente, l'autonomia personale e sociale, compresa la capacità di comunicazione e relazionale dell'alunno in situazione di handicap. 43)
43)
L'art. 21/ter è stato inserito dall'art. 13 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.
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