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In vigore al: 21/11/2014

e) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 201)
Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps
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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.

Art. 21/bis (Obiettivi dell'integrazione scolastica)

(1) L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona in situazione di handicap nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione e nell'apprendimento.

(2) L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altra difficoltà derivante dalle disabilità connesse all'handicap.

(3) L'integrazione scolastica persegue i seguenti obiettivi:

  1. garantire il diritto all'educazione e all'istruzione della persona in situazione di handicap nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie;
  2. garantire la priorità negli interventi e nei programmi, qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale e assuma pertanto connotazioni di gravità;
  3. garantire ai minori in situazione di handicap o colpiti da malattia cronica, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, lo svolgimento della programmazione scolastica individualizzata anche a domicilio, sentito il parere medico-psicologico e dei genitori;
  4. garantire l'aggiornamento mirato di tutto il personale scolastico nelle tematiche inerenti all'integrazione scolastica ed un aggiornamento specifico per insegnanti di sostegno e personale assistente ed educativo;
  5. coordinare la programmazione dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati.

(4) Con delibera della Giunta provinciale sono determinate le procedure, i criteri e le modalità per l'individuazione degli handicap, per l'effettuazione della diagnosi funzionale e per l'elaborazione del profilo dinamico funzionale, ai fini della formulazione del piano educativo individualizzato.42)

42)
L'art. 21/bis è stato inserito dall'art. 12 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.
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