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In vigore al: 21/11/2014

e) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 201)
Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps
1

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.

Art. 18 (Assistenza scolastica: piano annuale di finanziamento)

(1) Entro il 31 luglio di ogni anno, la Giunta provinciale, tenuto conto delle proposte dei comitati di scuola materna, delle ripartizioni provinciali Formazione professionale tedesca e ladina e Formazione professionale italiana e dei consigli d'istituto, formulate sulla base delle certificazioni mediche psico-diagnostiche rilasciate dai competenti servizi delle Aziende speciali unità sanitarie locali, e sentiti i gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica, approva appositi piani, distinti per gruppo linguistico e riferiti all'anno scolastico successivo, per la concreta realizzazione delle provvidenze di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a).33)

(2) Fatto salvo quanto disposto nei successivi commi, le ulteriori provvidenze previste nel precedente articolo 16 vengono attuate in base al piano annuale di cui alla legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche e integrazioni, alla luce dei limiti e delle modalità che vengono stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge. Le provvidenze in materia di assistenza scolastica concernenti i ricoveri in convitto e gli ulteriori interventi previsti dal terzo comma del precedente articolo 4 e dall'articolo 16 sono erogati a cura dei competenti uffici delle ripartizioni III e X. Le relative spese sono autorizzate ed impegnate con ordinanza dell'assessore provinciale competente in materia.34)

(3) Nel rispetto dei criteri stabiliti nell'articolo 14 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e successive modifiche e integrazioni, la Giunta provinciale nell'assegnazione ai circoli didattici e agli istituti scolastici degli importi per le spese di funzionamento didattico-amministrativo tiene conto delle iniziative assistenziali in favore dei soggetti portatori di handicaps assunte dai circoli o dagli istituti stessi.

(4) Nel rispetto delle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 14/bis della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, inserito con l'articolo 5 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59, i competenti uffici delle ripartizioni III e X, previa deliberazione della Giunta provinciale, possono acquistare direttamente le attrezzature e il materiale didattico specializzato necessario da destinare alle singole scuole a livello di distretto scolastico.

(5) La Giunta provinciale può, inoltre, concedere agli enti gestori di scuole materne provinciali, nonché alle scuole materne private, oltre i contributi o sussidi previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 7 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, anche contributi o sussidi per l'acquisto di materiale didattico per sezioni speciali o integrate di scuole materne, come pure può provvedere direttamente a detti acquisti.

33)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.
34)
Il comma 2 è stato integrato dall'art. 14 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.
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