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In vigore al: 21/11/2014

e) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 201)
Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps
1

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.

Art. 16 (Diritto allo studio e alla formazione)

(1) Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità delle persone in situazione di handicap, l'amministrazione provinciale attua i seguenti interventi:

  1. messa a disposizione di assistenti alle scuole, agli istituti ed ai centri di formazione professionale nonché agli asili nido, con compiti di sostegno della normale attività degli insegnanti, nonché degli educatori nei convitti;
  2. accompagnamento e trasporto - anche individualizzato - delle persone in situazione di handicap dalle loro abitazioni ai centri e strutture, anche convenzionati, di cui alla presente legge, nonché al plesso scolastico e formativo di frequenza, anche per le attività extrascolastiche, e viceversa;
  3. messa a disposizione di attrezzature e materiale didattico richiesti dallo specifico handicap;
  4. promozione di refezioni scolastiche;
  5. fornitura di libri di testo;
  6. concessione di sussidi sostitutivi di retta;
  7. promozione degli accordi di programma tra le Aziende speciali unità sanitarie locali e gli organi scolastici ai fini della messa a disposizione di materiale sanitario e personale infermieristico nei casi di necessità, per garantire la presenza dell'alunno in situazione di handicap alle attività scolastiche ed extrascolastiche;
  8. ogni altro servizio idoneo a garantire il diritto allo studio e alla piena formazione della personalità della persona in situazione di handicap. 31)

(2) I limiti e le modalità degli interventi, anche a favore del singolo, di cui al precedente comma, sono determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

31)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.
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