(1) Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità delle persone in situazione di handicap, l'amministrazione provinciale attua i seguenti interventi:
(2) I limiti e le modalità degli interventi, anche a favore del singolo, di cui al precedente comma, sono determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge.