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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale17 ottobre 1981, n. 281)
Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.

Art. 7 (Collegio dei revisori)

(1)  La gestione finanziaria dell'Azienda è soggetta al riscontro di un collegio di revisori, composto da un esperto in revisioni aziendali che può anche appartenere all'amministrazione provinciale, nominato dalla Giunta provinciale e con funzioni di presidente, da un rappresentante della minoranza politica designato dal Consiglio provinciale e da un funzionario dell'amministrazione provinciale nominato dalla Giunta provinciale. Il collegio dei revisori rimane in carica per cinque anni.

(2)  Ai membri del collegio dei revisori sono corrisposti gli stessi compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.

(3)  Ai membri del collegio dei revisori spetta, inoltre, un'indennità annuale di carica, che viene fissata per ogni esercizio finanziario dal consiglio di amministrazione dell'azienda; tale indennità non può comunque eccedere l'importo dello 0,075% sul totale complessivo delle spese, previsto nel bilancio di previsione dei singoli esercizi finanziari del centro. Per il presidente del collegio il predetto limite è aumentato del 50%.

(4)  Le spese derivanti da quanto previsto nel secondo e terzo comma sono a carico del bilancio dell'azienda.10) 

10)
L'art. 7 è stato modificato dall'art. 12 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26, e dall'art. 28 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.