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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale17 ottobre 1981, n. 281)
Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano

1)
Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.

TITOLO I
Ordinamento, compiti e finalità dell'Azienda provinciale foreste e demanio

Art. 1

(1)  È istituita l'Azienda provinciale foreste e demanio della Provincia autonoma di Bolzano, nel prosieguo della legge denominata Azienda, dotata di personalità giuridica e autonomia amministrativa e sottoposta alla vigilanza della Giunta provinciale.

Art. 2

(1)  L’Azienda, nel rispetto della normativa vigente e delle direttive fissate dal consiglio d’amministrazione, provvede a:

  1. gestire, migliorare e ampliare il patrimonio indisponibile della Provincia di cui al successivo articolo 3, assicurare le relative funzioni produttive, protettive e ricreative nel rispetto della tutela ambientale, promuovere l’uso sostenibile delle risorse naturali e disciplinare e controllare il prelievo faunistico nelle oasi di protezione demaniali;
  2. garantire la difesa del suolo, il mantenimento e il ripristino dell’equilibrio idrogeologico e bioecologico nei territori di sua competenza;
  3. favorire sul territorio provinciale la formazione di riserve di legname mediante l’ampliamento delle proprietà boschive provinciali, la gestione dei vivai forestali nonché mediante la lavorazione e la commercializzazione del legname prodotto nell’Azienda stessa;
  4. promuovere ed eseguire attività di ricerca, studio e istruzione nei settori delle foreste, della caccia e della segheria, curando, in particolare, l’organizzazione della formazione e dell’aggiornamento del personale forestale, degli operai forestali, delle guardie venatorie, dei cacciatori e degli operai di segheria, oltre ad organizzare e tenere i corsi di sicurezza sul lavoro nei singoli settori previsti dalla legge vigente in materia;
  5. svolgere i compiti e le attività di istituto ad essa attribuiti dalla legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, nonché da altre norme. 2)

(2)  L'Azienda può svolgere attività e interventi diversi da quelli sopra specificati e disposti dal consiglio di amministrazione, sempre se compatibili con l'attuazione del proprio programma di lavoro, per conto di altre pubbliche amministrazioni, previa anticipazione dei fondi alla Azienda medesima.

2)
L'art. 2, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 15 maggio 2013, n. 7.

Art. 3

(1)  Il patrimonio dato in gestione all'Azienda è costituito:

  1. dal "patrimonio indisponibile - foreste della Provincia autonoma di Bolzano" ;
  2. dai terreni del patrimonio della Provincia suscettibili della coltura forestale con eccezione dei terreni assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge al centro provinciale di sperimentazione agraria e forestale;
  3. dai terreni boschivi o suscettibili di coltura forestale, improduttivi e da altri beni che pervenissero alla Provincia in base all'articolo 68 del T.U. dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in base all'articolo 29 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62, o in qualsiasi altro modo;
  4. da altri beni che eventualmente siano affidati in gestione all'Azienda da parte della Giunta provinciale o acquistati in base ad altre leggi.

(2)  I terreni forestali produttivi devono essere coltivati e utilizzati secondo un piano economico deliberato dal consiglio di amministrazione.

(3)  I beni mobili, compresi quelli registrati, in uso presso l'Azienda sono acquisiti alla proprietà dell'Azienda, che ne cura l'inventarizzazione e la gestione.

Art. 4

(1)  I territori demaniali affidati all'Azienda ed i terreni con superficie inferiore a venticinque ettari inclusi nei territori predetti costituiscono oasi di protezione destinata a rifugio, riproduzione e sosta della fauna selvatica.3) 

(2)  I confini di tali territori vengono contrassegnati con le tabelle di cui alla tabella A) allegata alla presente legge, o con i segni perimetrali dell'Azienda in bianco-nero-bianco.

(3)  Detti confini seguono i confini particellari delle proprietà demaniali con possibilità di conguagli in accordo con le riserve confinanti e nell'interesse di un funzionale servizio di controllo e gestione venatoria.

(4)  Catture e abbattimenti in tali territori sono autorizzati in via straordinaria, sentito il direttore, dal Presidente del consiglio di amministrazione ai soli fini del migliore assestamento venatico e della protezione delle colture.

(5)  Dette catture e abbattimenti vengono effettuati dal personale forestale e di vigilanza venatoria dell'Azienda o su autorizzazione del Presidente del consiglio di amministrazione, gratuitamente, da persone idonee, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del personale dell'Azienda.

(6)  Qualora alcune proprietà demaniali non presentino condizioni favorevoli per l'Azienda, nè al ripopolamento e alla riproduzione, nè al rifugio e alla sosta della selvaggina, esse potranno, sentito il direttore dell'Azienda e con deliberazione del consiglio di amministrazione, essere date in concessione a riserve di caccia confinanti.

(7)  Il controllo tecnico dell'esercizio venatorio sui territori dati in concessione rimane di competenza dell'Azienda.

(8)  La non ottemperanza delle condizioni previste dall'atto di concessione comporta la revoca della medesima.

(9)  Ai fini di cui al precedente articolo 2, lettera d), l'Azienda può effettuare sui territori demaniali ricerche, studi e sperimentazioni interessanti la fauna.

3)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

TITOLO II
Organi e uffici dell'Azienda

Art. 5 (Organi dell'Azienda)

(1)  Sono organi dell'Azienda:

  1. il consiglio di amministrazione;
  2. il Presidente del consiglio di amministrazione;
  3. il direttore dell'Azienda;
  4. il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6 (Consiglio di amministrazione)

(1)  L'Azienda è retta da un consiglio di amministrazione nominato dalla Giunta provinciale per la durata di un quinquennio e composto da:

  1. l'assessore provinciale alle foreste, che lo presiede;
  2. il direttore di dipartimento alle foreste, quale vice presidente;
  3. il direttore della Ripartizione provinciale Foreste;
  4. il direttore della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio;
  5. il direttore dell'Azienda;
  6. tre esperti designati dall'assessore provinciale alle foreste. 4)

(2)  La composizione del consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la presenza di un rappresentante del gruppo linguistico ladino.5) 

(3)  Funge da segretario un funzionario della Ripartizione provinciale foreste, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.5) 

(3/bis)  In caso di impedimento, i membri del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) possono farsi rappresentare con delega scritta da funzionari addetti alla medesima struttura organizzativa, purché appartenenti allo stesso gruppo linguistico.6) 

(4) 7) 

(5)  Ai membri del consiglio di amministrazione sono corrisposti, oltre ai normali trattamenti di missione, quando competono, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale. Detti emolumenti sono a carico del bilancio dell'azienda.8) 9)

4)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.
5)
I commi 2 e 3 sono stati sostituiti dall'art. 2 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
6)
Il comma 3/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e successivamente sostituito dall'art. 28 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.
7)
Il comma 4 è stato abrogato dall'art. 30 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.
8)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.
9)
Vedi anche il D.P.P. 10 aprile 2013, n. 13.

Art. 7 (Collegio dei revisori)

(1)  La gestione finanziaria dell'Azienda è soggetta al riscontro di un collegio di revisori, composto da un esperto in revisioni aziendali che può anche appartenere all'amministrazione provinciale, nominato dalla Giunta provinciale e con funzioni di presidente, da un rappresentante della minoranza politica designato dal Consiglio provinciale e da un funzionario dell'amministrazione provinciale nominato dalla Giunta provinciale. Il collegio dei revisori rimane in carica per cinque anni.

(2)  Ai membri del collegio dei revisori sono corrisposti gli stessi compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.

(3)  Ai membri del collegio dei revisori spetta, inoltre, un'indennità annuale di carica, che viene fissata per ogni esercizio finanziario dal consiglio di amministrazione dell'azienda; tale indennità non può comunque eccedere l'importo dello 0,075% sul totale complessivo delle spese, previsto nel bilancio di previsione dei singoli esercizi finanziari del centro. Per il presidente del collegio il predetto limite è aumentato del 50%.

(4)  Le spese derivanti da quanto previsto nel secondo e terzo comma sono a carico del bilancio dell'azienda.10) 

10)
L'art. 7 è stato modificato dall'art. 12 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26, e dall'art. 28 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

Art. 8 (Funzioni del consiglio di amministrazione)  

(1)  Spetta al consiglio di amministrazione:

  • a)  deliberare il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo dell'Azienda;
  • b)  deliberare l'articolazione interna dell'Azienda, nonché numero e circoscrizioni territoriali delle stazioni forestali demaniali;
  • c)  proporre alla Giunta provinciale l'acquisto e la vendita di terreni boschivi, pascoli e prati di montagna, terreni improduttivi e altri beni immobili; 11)
  • d)  proporre l'acquisto di immobili oggetto di cessazione dell'attività agricola; 12)
  • e)  approvare i piani economici di cui all'ultimo comma dell'articolo 3;
  • f)  stabilire le proprietà che non presentino condizioni favorevoli per l'Azienda nè al ripopolamento e alla riproduzione, nè al rifugio e alla sosta della selvaggina ai sensi del precedente articolo 4;
  • g)  approvare il programma delle attività dell'Azienda elencate nel precedente articolo 2 e le sue variazioni nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio di cui alla lettera a);
  • h)  approvare le concessioni di aree demaniali e fabbricati aventi durata superiore agli anni nove; 13)
  • i)  approvare l'importo massimo per l'effettuazione di vendite a trattativa privata;
  • l)  approvare i prezzi minimi per la vendita di prodotti forestali a trattativa privata;
  • m)  approvare le tariffe minime per la definizione dei canoni per le concessioni ed i criteri regolanti le stesse aventi durata inferiore agli anni 9;
  • n)  approvare l'effettuazione di interventi e attività di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2, nonché approvare la stipulazione di contratti d'opere in relazione ad interventi straordinari connessi alle attività di cui al precedente articolo 2;
  • o)  stabilire il numero massimo dei salariati fissi;
  • p)  autorizzare la sosta di autoveicoli a pagamento nelle aree in amministrazione dall'Azienda e destinate dal piano urbanistico comunale a parcheggio e fissare la tariffa di parcheggio; 14)
  • q)  concedere, compatibilmente alle esigenze dell'azienda, su terreni dati in gestione alla stessa, ai fini della costruzione o del mantenimento di opere pubbliche o di pubblico interesse o altre opere soggette ad iscrizione nel catasto edilizio, il diritto di superficie per la durata massima di 29 anni, salvo rinnovo, e stabilire le condizioni per il rilascio della relativa concessione. 15)

(2)  Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di oltre la metà dei componenti del consiglio, compreso il presidente o il vicepresidente.

(3)  Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

(4)  Contro gli atti amministrativi adottati dal consiglio di amministrazione, salvo che si tratti di atti dichiarati definitivi per legge, è ammesso ricorso in unica istanza alla Giunta provinciale, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.16) 

11)
La lettera c) è stata sostituita dall'art. 27 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.
12)
La lettera d) è stata sostituita dall'art. 25 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
13)
La lettera h) dell'art. 8, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 20, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
14)
La lettera p) è stata aggiunta dall'art. 2 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e così sostituita dall'art. 20, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
15)
La lettera q) è stata aggiunta dall'art. 32 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.
16)
L'art. 8, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 20, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 9 (Funzioni del Presidente del consiglio di amministrazione)

(1)  Il Presidente del consiglio di amministrazione:

  1. ha la legale rappresentanza dell'Azienda;
  2. in caso di urgenza o necessità può adottare provvedimenti di spettanza del consiglio, riferendone allo stesso, per la ratifica, nella adunanza successiva;
  3. vigila sull'esecuzione dei compiti affidati al direttore dell'Azienda;
  4. 17)
  5. 17) 
  6. 17) 
  7. approva in via preventiva lo schema del progetto d'asta per la vendita di prodotti dell'Azienda;
  8. approva le concessioni di aree demaniali e fabbricati aventi durata da uno a nove anni; 18)
  9. autorizza l'effettuazione di vendite di prodotti principali e secondari mediante il sistema della licitazione privata.

(2)  In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono assunte dal vicepresidente.

17)
Le lettere d), e) e f) sono state abrogate dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.
18)
La lettera h) dell'art. 9, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 20, comma 4, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 10 (Il direttore dell'Azienda)

(1)  L'Azienda è affidata alla direzione di un tecnico denominato direttore. Detto tecnico viene nominato ai sensi dell'Ordinamento degli uffici e del personale in vigore ed è scelto fra gli impiegati dell'Amministrazione provinciale laureati in scienze forestali.

(2)  Il direttore dell'Azienda:

  1. esegue le deliberazioni e le direttive del consiglio di amministrazione e del suo presidente;
  2. provvede alla gestione tecnico-amministrativa del patrimonio affidato all'Azienda, ivi compresa la gestione venatoria;
  3. provvede alla tutela idrogeologica forestale e ambientale dei territori affidati in gestione;
  4. amministra il personale dipendente, sia di ruolo che salariato fisso ed avventizio;
  5. compie ogni altro atto inerente la gestione dell'Azienda. 19)

(3)  Il direttore dell'Azienda assolve, inoltre, in quanto compatibili con i compiti previsti dalla presente legge, le funzioni di cui all'articolo 31 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

19)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 27 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

Art. 11

(1)  L'ufficio "Azienda provinciale foreste e demanio", istituito con legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, viene costituito in Azienda di cui all'articolo 1 della presente legge.

(2)  L'articolazione interna dell'Azienda avviene su delibera del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 6 della presente legge, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 10 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

TITOLO III
Gestione dell'Azienda

Art. 12   delibera sentenza

(1)  I lavori e gli acquisti dell'Azienda sono eseguiti di norma in economia.20) 

(2)  Per l'esecuzione di detti interventi il direttore può nominare fra il personale forestale del ruolo tecnico appartenente alla VI, VII o VIII qualifica funzionale in servizio presso l'Azienda, i funzionari preposti alla direzione dei lavori.

(3)  Il direttore provvede all'assunzione dei salariati fissi e avventizi, alla stipulazione dei relativi contratti di lavoro, alla determinazione dei salari e al licenziamento dei salariati, il tutto nel rispetto delle norme sul collocamento dei lavoratori e con il trattamento economico previsto dal corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori idraulico-forestali, eseguiti in amministrazione diretta ed ai relativi accordi integrativi circoscrizionali.

(4)  Il direttore può, inoltre, su autorizzazione del Presidente del consiglio di amministrazione, affidare incarichi di consulenza tecnica e scientifica per studi e interventi nell'ambito delle attività della Azienda.

massimeDelibera N. 723 del 10.03.2008 - Approvazione del contratto integrativo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria per la Provincia autonoma di Bolzano
20)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 27 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

Art. 13

(1)  Le concessioni di aree demaniali potranno farsi, nel rispetto delle previsioni del piano urbanistico comunale, soltanto sui terreni non boscosi, sui margini dei terreni boscosi e lungo le strade che attraversano la foresta o, se trattasi di opere di pubblica utilità, su appezzamenti boscosi di estensione complessiva non superiore a 5.000 metri quadrati. Anche i fabbricati demaniali possono essere compresi nelle concessioni, sempre che non siano necessari ai bisogni dell'Azienda.21)

(2)  In casi eccezionali, il consiglio di amministrazione può deliberare di rilasciare concessioni di aree, anche di terreni boscati, qualora tali concessioni siano di interesse per l'Azienda o sussistano motivi particolari di pubblico interesse. Tali concessioni sono di norma subordinate alla concessione gratuita all'Azienda di una superficie boscata, ritenuta idonea dal consiglio di amministrazione dell'Azienda, confinante con la proprietà dell'Azienda e di estensione non inferiore alla superficie data in concessione dall'Azienda.

(3)  Le norme disciplinari inserite nell'atto di concessione regolanti l'esecuzione di movimenti di terra, valgono quali prescrizioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 del R.D. 16 maggio 1924, n. 1126.

(4)  I concessionari devono versare il canone e l'eventuale deposito cauzionale, fissati nell'atto di concessione, prima dell'inizio dei lavori o del godimento della concessione.

21)
L'art. 13, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 20, comma 5, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 14 (Vendita dei prodotti)  

(1)  Per la vendita dei prodotti principali e secondari dell'Azienda si procede, se ammissibile, mediante il sistema della licitazione privata. Il volume totale per licitazione non deve superare 100.000,00 euro. Il volume totale non può essere scisso al fine di sottrarre la vendita all'applicazione delle disposizioni comunitarie.

(2)  I contratti sono stipulati e firmati dal direttore.

(3)  I prodotti principali e secondari, il cui lotto non supera l'importo stabilito dal consiglio di amministrazione, possono essere venduti a trattativa privata. I contratti vengono stipulati dal direttore.

(4)  I prezzi minimi per i prodotti vengono periodicamente stabiliti dal consiglio di amministrazione.22) 

22)
L'art. 14 è stato così sostituito dall'art. 20, comma 6, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 15 (Entrate dell'Azienda)

(1)  Le entrate dell'Azienda sono:

  1. i proventi derivanti dalla vendita di prodotti forestali;
  2. i proventi derivanti da concessioni;
  3. i ricavi derivanti da eventuali vendite o alienazioni;
  4. i proventi derivanti dall'attività svolta per conto di terzi;
  5. il ricavato dall'alienazione dell'inventario mobile fuori uso;
  6. la sovvenzione iscritta nello stato di previsione della spesa della Provincia;
  7. qualunque introito riguardante la gestione e le finalità dell'Azienda.
  8. i ricavi derivanti da vendita di energia. 23)

(2) 24) 

23)
La cifra 8 dell'art. 15, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 20, comma 7, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
24)
Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

Art. 16 (Esercizio finanziario e bilancio)

(1)  L'esercizio finanziario dell'Azienda coincide con l'anno solare.

(2)  Il bilancio preventivo dell'Azienda va approvato dalla Giunta provinciale.

(3)  Il bilancio dell'Azienda deve essere in pareggio e, ove occorra, è integrato con una sovvenzione della Provincia, stabilita annualmente dalla legge finanziaria.

(4)  L'erogazione dell'eventuale sovvenzione è disposta in una o più soluzioni dal Presidente della Provincia.

(5)  Il conto consuntivo è presentato per l'approvazione della Giunta provinciale entro il 31 marzo dell'anno successivo. L'eventuale avanzo o disavanzo risultante dal conto consuntivo è iscritto nel bilancio di previsione dell'Azienda.

(6)  L'Azienda ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia.25) 

25)
L'art. 16 è stato sostituito dall'art. 27 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

Art. 17 (Spese dell'Azienda)

(1)  Il pagamento delle spese viene disposto dal direttore con mandati di pagamento.26) 

26)
L'art. 17 è stato sostituito dall'art. 27 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

TITOLO IV

Art. 18

(1)  Senza speciale autorizzazione rilasciata dal direttore dell'Azienda nel rispetto delle previsioni del piano urbanistico comunale è vietato sulla proprietà demaniale, delimitata con l'apposizione di cartelli di cui alla tabella B) allegata alla presente legge, il campeggio e l'attendamento.

(2)  La violazione di ogni singola norma è punita con una sanzione amministrativa pari a Euro 51.27) 

27)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 26 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4. L'importo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera h) del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.

Art. 18/bis

(1)  Il transito con cavalli per fini diversi da quelli agricoli e forestali sui terreni dati in gestione all'Azienda ai sensi dell'articolo 3 è vietato senza speciale autorizzazione rilasciata dal direttore dell'Azienda stessa.

(2)  Per la violazione della prescrizione di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 31 per cavallo.28)

(3)  Qualora il transito di cui al comma 1 avvenga su organizzazione di una scuola di equitazione, del fatto risponde l'istruttore o chi abbia guidato l'escursione e soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 186 maggiorata di Euro 31 per cavallo.29) 

28)
L'importo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 12, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
29)
L'articolo 18/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23. Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 12, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.

Art. 18/ter (Parcheggio abusivo)

(1)  Chiunque parcheggi un automezzo su aree in amministrazione dell'Azienda senza corrispondere l'importo fissato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera p), soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 51.30) 

30)
L'articolo 18/ter è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e successivamente sostituito dall'art. 27 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4. L'importo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera i) del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.

Art. 19

(1)  Il bestiame ammesso al pascolo nelle proprietà demaniali in base ai diritti di servitù, deve essere riconoscibile o contrassegnato dai singoli aventi diritto e avviato esclusivamente nei luoghi previsti nelle rispettive convenzioni. Gli sconfinamenti di bestiame nelle zone suaccennate, come pure il pascolo esercitato con bestiame non contrassegnato o non riconoscibile viene punito con il pagamento di una somma di Euro 4 per ogni capo bovino, equino, ovino o caprino per ogni giornata di pascolo, con un minimo in ogni caso di Euro 23.31) 

31)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 13, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.

Art. 20

(1)  L'esercizio della caccia sui territori di cui all'articolo 4, senza specifica autorizzazione, costituisce esercizio della medesima in zona vietata e in periodo non consentito.

(2)  Resta salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti per la selvaggina abbattuta o catturata.

Art. 21 (Vigilanza)

(1)  Sono incaricati a curare l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18, 18/bis, 18/ter, 19 e 20, gli organi di pubblica sicurezza su richiesta del Presidente della giunta provinciale, gli organi di polizia forestale e gli agenti giurati incaricati di svolgere compiti di sorveglianza nella proprietà demaniale.32) 

32)
L'art. 21 è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 22 (Applicazione delle sanzioni amministrative)

(1)  Fatte salve le specifiche competenze del Direttore dell'Azienda, il Direttore della Ripartizione provinciale foreste è organo competente ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.33) 

33)
L'art. 22 è stato sostituito dall'art. 29 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 23

(1)  L'Azienda è dotata di un proprio emblema di cui alla allegata tabella C).

Art. 23/bis

(1)  I masi collocati in alta quota, la cui infrastrutturazione primaria, anche se eseguita in economia, importi, in base alle stime dell'ufficio competente, oneri pari o superiori al valore dei masi medesimi, possono essere acquistati dall'amministrazione provinciale, per un importo non superiore a quello risultante dalle perizie di stima, e destinati al demanio forestale con il vincolo della riforestazione. Si intendono per infrastrutturazione primaria gli interventi afferenti agli accessi viari, alla protezione antivalanghiva o antismottamento, ai collegamenti alle reti elettriche, idriche e fognarie.34) 

34)
L'art. 23/bis è stato inserito dall'art. 5 della L.P. 12 ottobre 1995, n. 19.

TITOLO V
Personale dell'Azienda

Art. 2435) 

35)
L'art. 24 è stato abrogato dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

TITOLO VI
Norme transitorie

Art. 25

(1)  Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 10 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, il consiglio di amministrazione dell'Azienda può deliberare l'articolazione dell'Azienda nel rispetto dei principi enunciati nel secondo comma dell'articolo 10 della legge provinciale citata.

Art. 26

(1)  Il direttore dell'ufficio "Azienda provinciale foreste e demanio", di cui al primo comma dell'articolo 11, diventa direttore dell'Azienda istituita ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 27

(1)  In prima applicazione della presente legge il bilancio preventivo di cui al secondo comma dell'articolo 16 della presente legge deve essere inviato per l'approvazione alla Giunta provinciale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28

(1)  Le norme attinenti la gestione contabile di cui alla presente legge vengono attuate prevedendo l'inizio della gestione medesima con il 1° gennaio 1982.

(2)  Alla chiusura dell'esercizio 1981 i residui attivi e passivi e la situazione di cassa afferente l'amministrazione foreste e demanio di cui alla legge provinciale 13 settembre 1973, n. 47, saranno acquisiti al bilancio dell'Azienda.

Art. 29

(1)  La legge provinciale 13 settembre 1973, n. 47, viene sostituita dalla presente.

(2)  Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e alla legge 5 gennaio 1933, n. 30, e suo regolamento di esecuzione e in materia di bilancio e contabilità le disposizioni della legge provinciale 28 aprile 1980, n. 8.

Art. 3036) 

36)
Omissis.

Art. 30/bis (Assegnazione straordinaria all'Azienda provinciale Foreste e Demanio)

(1)  In deroga all'articolo 17, comma 5, della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, il ricavo dall'alienazione di beni immobili affidati in gestione all'Azienda provinciale Foreste e Demanio, per un importo di 335.700 euro, è assegnato all'Azienda medesima per il finanziamento delle spese di ricostruzione delle opere e di ripristino degli impianti danneggiati dall'incendio dell'agosto 2001.37) 

37)
L'art. 30/bis è stato inserito dall'art. 10 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

Art. 31

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Tabella A

AUTONOME PROVINZ BOZEN - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

 

LANDESFORST- UND -DOMÄNENVERWALTUNG

AZIENDA PROV.LE FORESTE E DEMANIO

____________

 

WILDSCHUTZGEBIET

ZONA DI PROTEZIONE FAUNISTICA

L.G.

 

L.P.

Tabella B

AUTONOME PROVINZ BOZEN - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

 

LANDESFORST- UND -DOMÄNENVERWALTUNG

AZIENDA PROV.LE FORESTE E DEMANIO

____________

 

CAMPINGVERBOT

DIVIETO DI CAMPEGGIO

L.G.

 

L.P.