(1) L'Azienda è affidata alla direzione di un tecnico denominato direttore. Detto tecnico viene nominato ai sensi dell'Ordinamento degli uffici e del personale in vigore ed è scelto fra gli impiegati dell'Amministrazione provinciale laureati in scienze forestali.
(2) Il direttore dell'Azienda:
(3) Il direttore dell'Azienda assolve, inoltre, in quanto compatibili con i compiti previsti dalla presente legge, le funzioni di cui all'articolo 31 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.