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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale17 ottobre 1981, n. 281)
Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.

Art. 10 (Il direttore dell'Azienda)

(1)  L'Azienda è affidata alla direzione di un tecnico denominato direttore. Detto tecnico viene nominato ai sensi dell'Ordinamento degli uffici e del personale in vigore ed è scelto fra gli impiegati dell'Amministrazione provinciale laureati in scienze forestali.

(2)  Il direttore dell'Azienda:

  1. esegue le deliberazioni e le direttive del consiglio di amministrazione e del suo presidente;
  2. provvede alla gestione tecnico-amministrativa del patrimonio affidato all'Azienda, ivi compresa la gestione venatoria;
  3. provvede alla tutela idrogeologica forestale e ambientale dei territori affidati in gestione;
  4. amministra il personale dipendente, sia di ruolo che salariato fisso ed avventizio;
  5. compie ogni altro atto inerente la gestione dell'Azienda. 19)

(3)  Il direttore dell'Azienda assolve, inoltre, in quanto compatibili con i compiti previsti dalla presente legge, le funzioni di cui all'articolo 31 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

19)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 27 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.