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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale17 ottobre 1981, n. 281)
Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.

Art. 16 (Esercizio finanziario e bilancio)

(1)  L'esercizio finanziario dell'Azienda coincide con l'anno solare.

(2)  Il bilancio preventivo dell'Azienda va approvato dalla Giunta provinciale.

(3)  Il bilancio dell'Azienda deve essere in pareggio e, ove occorra, è integrato con una sovvenzione della Provincia, stabilita annualmente dalla legge finanziaria.

(4)  L'erogazione dell'eventuale sovvenzione è disposta in una o più soluzioni dal Presidente della Provincia.

(5)  Il conto consuntivo è presentato per l'approvazione della Giunta provinciale entro il 31 marzo dell'anno successivo. L'eventuale avanzo o disavanzo risultante dal conto consuntivo è iscritto nel bilancio di previsione dell'Azienda.

(6)  L'Azienda ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia.25) 

25)
L'art. 16 è stato sostituito dall'art. 27 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.