(1) L'esercizio finanziario dell'Azienda coincide con l'anno solare.
(2) Il bilancio preventivo dell'Azienda va approvato dalla Giunta provinciale.
(3) Il bilancio dell'Azienda deve essere in pareggio e, ove occorra, è integrato con una sovvenzione della Provincia, stabilita annualmente dalla legge finanziaria.
(4) L'erogazione dell'eventuale sovvenzione è disposta in una o più soluzioni dal Presidente della Provincia.
(5) Il conto consuntivo è presentato per l'approvazione della Giunta provinciale entro il 31 marzo dell'anno successivo. L'eventuale avanzo o disavanzo risultante dal conto consuntivo è iscritto nel bilancio di previsione dell'Azienda.
(6) L'Azienda ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia.25)