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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale17 ottobre 1981, n. 281)
Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.

Art. 2

(1)  L’Azienda, nel rispetto della normativa vigente e delle direttive fissate dal consiglio d’amministrazione, provvede a:

  1. gestire, migliorare e ampliare il patrimonio indisponibile della Provincia di cui al successivo articolo 3, assicurare le relative funzioni produttive, protettive e ricreative nel rispetto della tutela ambientale, promuovere l’uso sostenibile delle risorse naturali e disciplinare e controllare il prelievo faunistico nelle oasi di protezione demaniali;
  2. garantire la difesa del suolo, il mantenimento e il ripristino dell’equilibrio idrogeologico e bioecologico nei territori di sua competenza;
  3. favorire sul territorio provinciale la formazione di riserve di legname mediante l’ampliamento delle proprietà boschive provinciali, la gestione dei vivai forestali nonché mediante la lavorazione e la commercializzazione del legname prodotto nell’Azienda stessa;
  4. promuovere ed eseguire attività di ricerca, studio e istruzione nei settori delle foreste, della caccia e della segheria, curando, in particolare, l’organizzazione della formazione e dell’aggiornamento del personale forestale, degli operai forestali, delle guardie venatorie, dei cacciatori e degli operai di segheria, oltre ad organizzare e tenere i corsi di sicurezza sul lavoro nei singoli settori previsti dalla legge vigente in materia;
  5. svolgere i compiti e le attività di istituto ad essa attribuiti dalla legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, nonché da altre norme. 2)

(2)  L'Azienda può svolgere attività e interventi diversi da quelli sopra specificati e disposti dal consiglio di amministrazione, sempre se compatibili con l'attuazione del proprio programma di lavoro, per conto di altre pubbliche amministrazioni, previa anticipazione dei fondi alla Azienda medesima.

2)
L'art. 2, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 15 maggio 2013, n. 7.