(1) Qualora la concessione venga a cessare per una delle cause contenute nel precedente articolo 32, la Giunta provinciale può affidare a terzi in via temporanea la custodia della miniera, specificando le misure per la conservazione in rapporto alle caratteristiche della miniera stessa e determinando il giusto compenso. L'incarico di custodia non costituisce titolo preferenziale per il conferimento della concessione.