(1) La coltivazione delle sostanze accordate in concessione deve essere tenuta costantemente in attività.
(2) L'Assessore provinciale competente, sentito l'ufficio minerario provinciale, qualora ricorrano eccezionali e fondati motivi, può consentire la riduzione o la sospensione delle lavorazioni.
(3) Il concessionario risponde della regolare manutenzione degli impianti e delle pertinenze durante la sospensione delle attività.