(1) Ai sensi di legge nel caso di morte del concessionario, gli eredi devono, nel termine di 3 mesi, nominare con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del Codice civile un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'Amministrazione provinciale e con i terzi. Trascorso tale termine tale rappresentante sarà nominato d'ufficio dal presidente del tribunale, su richiesta dell'Assessore provinciale competente, senza dover sentire gli interessati.