(1) Con regolamento sono individuate le ipotesi di violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili.
(2) Nei casi di cui al comma 1, l’autorità incaricata del controllo indica nel verbale di accertamento le carenze riscontrate, le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme violate nonché il termine finale di adeguamento da fissarsi con prudenziale valutazione in relazione alle specifiche condizioni tecniche.
(3) L’organo competente procede all’irrogazione della sanzione prevista, unicamente qualora il trasgressore non si sia adeguato alle prescrizioni impartite nel termine prefissato.
(4) Qualora il trasgressore violi la medesima disposizione nei cinque anni successivi all’accertamento di cui al comma 2, l’organo competente procede direttamente all’irrogazione sia della sanzione conseguente alla violazione da ultimo accertata, sia della sanzione conseguente all’accertamento precedente conclusosi con l’adeguamento alle prescrizioni impartite.
(5) Dell’eventualità di cui al comma 4 è data notizia nell’atto di contestazione delle violazioni. 11)12)