In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 91)
Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative

1)
Pubblicata nel B.U. 1° marzo 1977, n. 11.

TITOLO I
Norme generali

Art. 1 (Sfera di applicazione)

(1) Le sanzioni amministrative disposte da leggi o regolamenti provinciali, o da norme statali o regionali applicabili ai sensi degli articoli 105 e 106 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, sono irrogate secondo la disciplina prevista dai successivi articoli.

Art. 2 (Solidarietà)  

(1) Il proprietario/La proprietaria della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario/l' usufruttuaria o, se trattasi di bene immobile, il/la titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato/a in solido con l'autore/l' autrice della violazione al pagamento della somma da questo/a dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

(2) Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore/l' autrice della violazione al pagamento della somma da questo/a dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

(3) Se la violazione è commessa dal/dalla rappresentante legale o dal/dalla dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore/un' imprenditrice nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore/l' imprenditrice è obbligato/a in solido con l'autore/l' autrice della violazione al pagamento della somma da questo/a dovuta.

(4) Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore/dell'autrice della violazione, salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.2)

2)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 19 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

Art. 3 (Accertamento delle violazioni)

(1) Le violazioni delle norme di legge o regolamentari che comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa sono accertate dal personale appositamente incaricato di far osservare le singole disposizioni.

(1/bis) Di norma l'attività di controllo viene esercitata alla presenza del proprietario, del possessore o del gestore della cosa o del rispettivo rappresentante legale. Il controllo viene eseguito anche in assenza della persona competente qualora questa sia assente o si rifiuti di partecipare.3)

(2)4)

(3) Gli agenti incaricati possono compiere gli atti di accertamento e procedere ai sequestri cautelari ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.5)

(4) Per gli accertamenti mediante analisi di campioni si osservano le disposizioni dell'articolo 15 della precitata legge statale.5)

3)
Il comma 1/bis è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 21 maggio 1996, n. 11.
4)
Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 29 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
5)
I commi 3 e 4 sono stati aggiunti dall'art. 1 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.

Art. 4 (Contestazioni delle violazioni)   delibera sentenza

(1) Le violazioni di cui all'articolo precedente, quando sia possibile, devono essere contestate immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa, o comunque soggetta all'applicazione della sanzione prevista.

(2) Qualora non sia avvenuta la contestazione personale per tutte o alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di 90 giorni dall'accertamento e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni.6)

(2/bis) Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'amministrazione con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.7)

(3) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

(4) La notificazione degli estremi della violazione è eseguita dallo stesso agente accertatore oppure a cura dell'ufficio dell'amministrazione, competente in base alle singole disposizioni di legge, a mezzo di ufficiale giudiziario, di messo provinciale o comunale o della posta.

(5) Qualora la violazione sia commessa da minore degli anni 14, la contestazione della stessa deve essere fatta alla persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza sul medesimo.

(5/bis)8)

(6) Copia del verbale di accertamento dell'infrazione, con la prova, quando occorre, delle eseguite contestazioni o notificazioni, deve essere trasmessa all'ufficio dell'amministrazione competente in materia.9)

(7) Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto dal quarto comma del successivo articolo 7.9)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 259 vom 07.06.2003 - Anwendung der Verwaltungsstrafen - Vorhaltung ist nicht mit der Mitteilung der Verfahrenseröffnung gleichzusetzen
6)
Il comma 2 è stato integrato dall'art. 2 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.
7)
Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.
8)
Il comma 5/bis è stato inserito dall'art. 41 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4, sostituito dall'art. 28 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, e successivamente abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
9)
I commi 6 e 7 sono stati sostituiti dall'art. 2 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.

Art. 4/bis (Violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili) 10)  delibera sentenza

(1) Con regolamento sono individuate le ipotesi di violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili.

(2) Nei casi di cui al comma 1, l’autorità incaricata del controllo indica nel verbale di accertamento le carenze riscontrate, le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme violate nonché il termine finale di adeguamento da fissarsi con prudenziale valutazione in relazione alle specifiche condizioni tecniche.

(3) L’organo competente procede all’irrogazione della sanzione prevista, unicamente qualora il trasgressore non si sia adeguato alle prescrizioni impartite nel termine prefissato.

(4) Qualora il trasgressore violi la medesima disposizione nei cinque anni successivi all’accertamento di cui al comma 2, l’organo competente procede direttamente all’irrogazione sia della sanzione conseguente alla violazione da ultimo accertata, sia della sanzione conseguente all’accertamento precedente conclusosi con l’adeguamento alle prescrizioni impartite.

(5) Dell’eventualità di cui al comma 4 è data notizia nell’atto di contestazione delle violazioni. 11)12)

massimeCorte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19 - Responsabilità amministrativa e contabile nel pubblico impiego - competenza statale - inammissibilità di esoneri a livello provinciale - indennità di reggenza
10)
Vedi anche l'art. 16, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
11)
L'art. 4/bis è stato inserito dall'art. 21 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e poi sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1. Quest’ultimo articolo é stato poi abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. c), della L.P. 21 giugno 2011, n. 4, con reviviscenza dell’art. 4/bis, così come inserito dall'art. 21 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
12)
La Corte Costituzionale con sentenza del 10 febbraio 2014, n. 19 ha dichiarato cessata la materia del contendere in merito all'art. 8 della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, che aveva sostituito l'art. 4/bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

Art. 5  

(1) Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla vigente normativa tra un limite minimo e un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

(2) L'autorità amministrativa competente ad applicare la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in disagiate condizioni economiche, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire 30.000. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

(3) Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.13)

13)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.

Art. 6  delibera sentenza

(1) È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, presso il tesoriere della Provincia o a mani dell'agente accertatore, qualora sia abilitato. Il pagamento della sanzione in misura ridotta ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

(2) Non è ammesso il pagamento in misura ridotta in caso di sanzione pecuniaria determinata in misura fissa. Qualora il pagamento abbia avuto comunque luogo, si procede ai sensi dell'articolo 7 al recupero della differenza della somma dovuta.14)

massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 149 del 23.05.1997 - Oblazione di violazioni amministrative sanzionate nel solo massimo edittale
14)
L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

Art. 7 (Ordinanza - ingiunzione)

(1) Qualora non abbia avuto luogo il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, ovvero non sia consentito, il direttore di ripartizione o struttura organizzativa provinciale, di cui agli allegati A e B della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, a seconda delle materie attribuite ai rispettivi uffici dipendenti, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro i limiti, minimo o massimo, stabiliti dalla legge o regolamento, e ingiunge agli obbligati di pagare al tesoriere della Provincia la somma medesima, insieme con le spese, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dell'ingiunzione stessa. Di tale pagamento deve essere data comunicazione, entro il 30.mo giorno, a cura della tesoreria, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Gli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione della sanzione amministrativa o dalla notifica dell'accertamento della violazione, possono richiedere di essere sentiti o possono far pervenire scritti difensivi all'organo competente ad irrogare la sanzione. Per le materie attribuite alla competenza dei singoli servizi sanitari gestiti direttamente dalla Provincia, provvedono i rispettivi responsabili. Per le materie il cui esercizio è stato delegato dalla Provincia, provvede il legale rappresentante dell'ente delegato: in ogni altro caso, di competenza provinciale, provvede il Presidente della giunta provinciale.

(2) L'organo competente qualora non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto e agli interessati.

(3) Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

(4) Il termine per il pagamento è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.

(5) L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diviene esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione o nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.15)

15)
L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.

Art. 8 (Ricorsi)  delibera sentenza

(1) L'opposizione al sequestro amministrativo va presentata all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo precedente, ai sensi dell'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(2) L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, è proposta all'autorità e nei termini e modalità indicati nella vigente normativa statale.

(3) In tema di sequestro si applicano le disposizioni del precitato articolo 19.16)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 328 vom 11.11.1998 - Übertretung von wasserpolizeilichen Vorschriften - Einspruch gegen Bußgeldbescheide - ordentliches Gericht
16)
L'art. 8 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.

Art. 9 (Prescrizione)

(1) Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge, si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Art. 10 (Esecuzione forzata)

(1) Salvo quanto è disposto dagli articoli 8 e 9, decorso il termine prefissato per il pagamento alla riscossione delle somme dovute si procede, su richiesta dell'amministrazione, mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.17)

(2) In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di una percentuale corrispondente al doppio del tasso di interesse legale, decorrente dal giorno in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario della riscossione. Questa maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.18)

17)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 68 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
18)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 23 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

Art. 11 (Altre sanzioni amministrative)

(1) Salvo che non sia diversamente disposto, le violazioni di leggi o regolamenti che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative diverse da quella pecuniaria, sono accertate e contestate nelle forme di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

(2) Le relative sanzioni sono applicate, a seconda delle materie di rispettiva competenza, dagli organi indicati nel primo comma del precedente articolo 7. Contro i provvedimenti dei medesimi è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla data della loro notificazione.19)

(3) I provvedimenti della Giunta provinciale sono immediatamente esecutivi. Contro di essi è ammesso ricorso alla competente autorità giurisdizionale amministrativa.

19)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.

TITOLO II
Norme speciali

Art. 12 (Organi competenti a ricevere il rapporto)

(1) Nelle materie di competenza della Provincia e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad essa delegate, i rapporti concernenti l'accertamento delle relative violazioni sono presentati agli uffici provinciali competenti per le singole materie o direttamente agli organi indicati nel primo comma del precedente articolo 7.20)

20)
L'art. 12 è stato sostituito dall'art. 8 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.

Art. 13 (Connessione obiettiva con un reato)

(1) Nelle ipotesi di connessione obiettiva di una violazione non costituente reato, con un reato, si osservano le disposizioni statali vigenti in materia.21)

21)
L'art. 13 è stato sostituito dall'art. 9 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.

Art. 13/bis (Accertamento delle violazioni a norme tributarie)

(1) Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22 dello Statuto di autonomia, l'accertamento delle violazioni alle norme in materia di tributi per i quali la Provincia ha potestà impositiva è demandato a dipendenti della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio incaricati dal Presidente della giunta provinciale.

(2) Nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite, i dipendenti di cui al comma 1 svolgono, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, funzioni di ufficiale rispettivamente di agente di polizia tributaria.

(3) Ai dipendenti di cui ai commi 1 e 2 è rilasciata dall'amministrazione provinciale una tessera personale di riconoscimento, nella quale sono indicate la qualifica e le funzioni.22)

22)
L'art. 13/bis è stato inserito dall'art. 9 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1.

Art. 14 (Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie)

(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie disposte da leggi o regolamenti provinciali o da quelle regionali, applicabili ai sensi dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono aumentate ogni cinque anni, con arrotondamento all'unità di euro superiore, in relazione alle variazioni in aumento, accertate dall'Istituto nazionale di statistica, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatesi nel quinquennio stesso, qualora le medesime variazioni siano superiori al 15 per cento.23)

(2) Il Presidente della Provincia determina con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla vigente normativa provinciale o regionale, in applicazione di quanto disposto nel comma 1. I nuovi limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie trovano applicazione per le violazioni commesse a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del relativo decreto del Presidente della Provincia.

(3) Gli aumenti di cui al comma 1 non si applicano alle sanzioni amministrative pecuniarie quando l'ammontare delle stesse non è fissato direttamente nella legge ma è diversamente stabilito.23)

23)
L'art. 14 è stato abrogato dall'art. 36 della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, e nuovamente inserito dall'art. 28 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19; il comma 1 è stato successivamente sostituito dall'art. 21della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 14/bis24)

24)
L'art. 14/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 29 ottobre 1991, n. 30, e successivamente abrogato dall'art. 47 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

TITOLO III
Norme transitorie e finali

Art. 15 (Norme abrogate)

(1) Sono abrogate le seguenti norme provinciali:

  1. articoli 5 e 6 della legge provinciale 28 giugno 1972, n. 12, concernente la "disciplina della raccolta dei funghi nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", e successive integrazioni;
  2. articoli 9 e 10 della legge provinciale 28 giugno 1972, n. 13, concernente "norme per la protezione della flora alpina";
  3. articolo 12, quarto comma, della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche, concernente la "disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per la elettrificazione locale";
  4. articolo 5 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 7, recante "integrazioni e modifiche alla legge 9 ottobre 1967, n. 950 , concernente sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale";
  5. articolo 33, dal primo al nono comma, della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12 , concernente "provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro";
  6. articolo 1, dal primo all'ottavo comma, della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, concernente "norme per la protezione della fauna";
  7. articolo 22, dal secondo al sesto comma, della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, concernente "norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi";
  8. articolo 22, dal terzo all'ottavo comma, della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, concernente "norme per la tutela delle acque da inquinamenti e per la disciplina degli scarichi";
  9. articolo 33, dal secondo al settimo comma, della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente la "disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico";
  10. articolo 10, dal terzo all'ottavo comma, della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29, concernente "norme per la tutela dei bacini di acqua";
  11. articolo 27, primo e secondo comma, e articolo 28 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, concernente l' "ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo";
  12. articolo 7 della legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23, concernente "norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico e/o di tutela paesaggistico-ambientale";
  13. articolo 14, dal terzo al settimo comma, della legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32, concernente la "disciplina delle cave e delle torbiere".

Art. 16 (Sfera di applicazione e entrata in vigore)

(1) Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano per le violazioni accertate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, fatte salve quelle concernenti la notificazione degli atti amministrativi.

La presente legge entra in vigore nel 30° giorno dalla data della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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