(1) Al fine di garantire un'ottimale assistenza medica agli ospiti, le case di riposo e centri di degenza stipulano una convenzione con l'azienda sanitaria territorialmente competente, con la quale viene nominato il responsabile sanitario della struttura. La convenzione potrà altresì prevedere che l'assistenza medica agli ospiti venga garantita da uno o più medici di medicina generale o da medici dipendenti dell'azienda sanitaria. Gli ospiti autosufficienti della casa di riposo hanno comunque la facoltà di ricorrere alle cure del proprio medico di medicina generale. Le modalità di assistenza verranno stabilite con successivo regolamento di esecuzione.
(2) Nulla è innovato relativamente alle funzioni di vigilanza igienica e di profilassi previste per l'ufficiale sanitario dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
(3)12)