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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 771)
Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani

1)
Pubblicata nel B.U. del 11 dicembre 1973, n. 53.

TITOLO I
Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fini dell'assistenza agli anziani)

(1) I servizi di assistenza agli anziani devono tendere a favorire il superamento delle difficoltà derivanti dalla vecchiaia e a garantire l'esistenza libera e dignitosa degli uomini in età avanzata preferibilmente nel proprio ambiente familiare e sociale.

Art. 2 (Servizi assistenziali per anziani)

(1) Costituiscono servizi assistenziali per anziani le prestazioni economiche, preventive o alternative rispetto al ricovero in istituti, la riserva di appartamenti minimi per anziani, le prestazioni domiciliari di carattere sanitario e di aiuto domestico, le prestazioni ambulatoriali di tipo sanitario e sociale e le istituzioni con carattere residenziale, parziale o totale.

(2) I servizi di varia natura devono essere in ogni caso opportunamente collegati, in modo che assicurino il coordinamento funzionale dell'assistenza agli anziani.

(3) La sfera territoriale dei servizi è comunale, subcomunale o pluricomunale; in ogni caso non superiore alla dimensione comprensoriale.

Art. 3 (Criteri di precedenza nelle forme assistenziali)

(1) Le forme di assistenza aperta, attuate mediante prestazioni di servizio sociale e interventi di carattere economico, abitativo o domiciliare, devono di regola essere preferite.

(2) Solo nel caso in cui le forme di assistenza aperta risultino impossibili o inefficaci, in relazione alla gravità dell'abbandono morale o materiale dell'anziano, l'assistenza è prestata mediante ospitalità in istituzioni specializzate.

Art. 4 (Coordinamento dell'assistenza agli anziani con gli altri settori assistenziali)

(1) I servizi per gli anziani devono essere programmati e predisposti in collegamento organico con gli altri servizi sociali e sanitari, nonché con gli interventi di politica della casa.

(2) Le singole istituzioni che gestiscono servizi di assistenza agli anziani sono tenute a collaborare apertamente fra loro ed a curare i contatti con gli altri servizi sociali e sanitari.

Art. 5 (Accesso ai servizi)

(1) I servizi per anziani fanno parte dei servizi di assistenza e beneficenza pubblica.

(2) L'accesso ai servizi per anziani non è subordinato alle condizioni economiche o sociali degli utenti. Esso è aperto anche ad altre categorie di assistibili ogni volta che vi sia corrispondenza di bisogni.

Art. 6 (Divulgazione delle misure preventive)

(1) La prevenzione delle alterazioni fisiche e psichiche della senescenza e la preparazione psicologica, sociale e culturale alla vecchiaia devono essere previste nei programmi di educazione sanitaria e negli altri programmi di educazione degli adulti, attuati dagli enti locali della provincia.

(2) Le singole istituzioni, che gestiscono i servizi per anziani promuovono e favoriscono la collaborazione volontaria dei cittadini allo svolgimento dell'assistenza, nonché la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi medesimi.

Art. 7

(1) La Provincia provvede a programmare i propri interventi nel settore dell'assistenza agli anziani con il programma provinciale di sviluppo o con apposito programma pluriennale. Il programma di settore stabilisce le previsioni degli interveni volti sia alla qualificazione dei servizi esistenti, qualora sussistano le condizioni, per un loro adeguamento a parametri qualitativi, e sia all'istituzione dei servizi mancanti, come tipologia, entità e localizzazione, per adeguarli al rapporto servizi-popolazione da servire.

(2) Il programma deve indicare anche le forme specifiche di coordinamento dell'assistenza agli anziani con la politica sanitaria ed ospedaliera e con la politica della casa, secondo le direttive generali indicate dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge. In particolare l'esigenza di sostituire con adeguati servizi sociali gli interventi sanitari impropri, impone la realizzazione integrata di interventi sociali, edilizi e sanitari. A tal fine il programma di settore indica quali strutture, ospedaliere ed extraospedaliere, occorre realizzare in attuazione del principio dell'assistenza aperta, dell'ambito del servizio sanitario provinciale. Le strutture ospedaliere per lungodegenti e convalescenti sono quelle previste dal programma ospedaliero di cui alla legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10.

(3)2)

2)
Abrogato dall'art. 23 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

TITOLO II

Art. 8 (Dei servizi di assistenza aperta per gli anziani)

(1) I seguenti servizi sono considerati servizi di assistenza aperta:

  1. l'assistenza economica;
  2. l'assistenza abitativa;
  3. l'assistenza domiciliare;
  4. il centro diurno;
  5. l'assistenza alla vita di relazione;
  6. il soggiorno di vacanza per anziani. 3)

(2) L'assistenza economica segue, nell'ambito degli enti di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, le norme che disciplinano l'assistenza di base ai cittadini sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. Prestazioni economiche integrative sono date agli anziani quando siano necessarie per prevenire le modificazioni nelle abituali condizioni della loro vita o, comunque, per eliminare o limitare ogni difficoltà soggettiva o oggettiva, che sia suscettibile di determinare la soluzione residenziale dei loro problemi.4)

(3) L'assistenza abitativa è intesa come riserva in favore degli anziani di appartamenti minirni, progettati e costruiti secondo gli speciali criteri dell'architettura per anziani nell'ambito dei programmi dell'edilizia abitativa popolare e sovvenzionata.

(4) L'assistenza domiciliare è costituita da attività di tipo infermieristico o domestico, prestata da personale generico o qualificato, prestata da personale generico o qualificato, col fine di aiutare gli anziani a mantenere l'autonomia di vita nel proprio ambiente familiare e sociale.

(5) Il centro diurno è una struttura destinata ad offrire consulenza e servizi di natura sociale e sanitaria, servizi di mensa, di lavanderia e stireria, attività di tempo libero ed ogni altra prestazione, anche con fornitura a domicilio, che possa corrispondere ai bisogni particolari dei cittadini anziani.

(6) L'assistenza nella vita di relazione è quella prestata in forma di facilitazioni nell'accesso ai luoghi di ricreazione, nell'uso dei trasporti pubblici, nei contratti di abbonamento telefonico, e di ogni altra forma che contribuisca ad evitare od attenuare l'isolamento degli anziani.

(7) Il soggiorno di vacanza è una istituzione temporanea, in località particolarmente idonea, avente il fine di dare all'anziano l'occasione di svago e possibilità di recupero fisico e di nuovi contatti e rapporti sociali; è dotata di personale qualificato per l'assistenza sociale e sanitaria e per le attività di tempo libero.5)

3)
La lettera f) è stata aggiunta dall'art. 1 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17.
4)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 11 della L.P. 16 gennaio 1976, n. 4.
5)
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17.

TITOLO III
Dei servizi di assistenza residenziale

Art. 9 (Servizi residenziali)

(1) Costituiscono servizi di assistenza residenziale per gli anziani:

  1. l’accompagnamento abitativo;
  2. la casa di riposo;
  3. il centro di degenza;
  4. la comunità alloggio.6)

(2) L’accompagnamento abitativo consiste in un accompagnamento a bassa o media intensità per persone anziane nell’organizzazione e nello svolgimento della loro vita quotidiana in apposite abitazioni. 6)

(3) La casa di riposo è destinata ad ospitare anziani autosufficienti, lievemente, mediamente o gravemente non autosufficienti ed è dotata di servizi generali interni, di servizi specifici di natura sociale e sanitaria, nonché di personale qualificato per l'assistenza immediata e per le attività di tempo libero e di animazione. Con regolamento di esecuzione sono fissati i criteri per la valutazione dell'autosufficienza lieve, media o grave.

(4) Il centro di degenza è disciplinato all'articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33.

(5) La comunità alloggio è una struttura di tipo familiare per persone parzialmente o totalmente autosufficienti ed è gestita con il coinvolgimento degli assistiti stessi.7)

6)
I commi 1 e 2 dell'art. 9 sono stati così sostituiti dall'art. 4, comma 1, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.
7)
L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16, e successivamente modificato dall'art. 30, comma 1, della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

Art. 10 (Regolamento di esecuzione)

(1) Gli obiettivi e i requisiti strutturali dei servizi di cui all’articolo 9 sono disciplinati con regolamento di esecuzione. 8)

8)
L'art. 10 è stato prima sostituito dall'art. 19 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16, e poi dall'art. 4, comma 2, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.

Art. 11 (Procedura per la determinazione della retta)

(1) La retta dei servizi residenziali di cui all'articolo 9 è concordata tra i seguenti enti:

  1. l'ente gestore del servizio;
  2. il comune, ove il servizio svolge l'attività e si trova la propria sede;
  3. gli altri comuni convenzionati con l'ente gestore per il ricovero di persone anziane e non autosufficienti aventi sede nel rispettivo distretto;
  4. 9)

(2) L’accordo viene stipulato entro il 31 ottobre dell’anno precedente all’anno di riferimento tra l’ente gestore del servizio e i comuni ove il servizio è svolto. 10)

(3) Se l'accordo non viene raggiunto entro il 31 ottobre, l'ente gestore sottopone la questione alla Sezione ricorsi della Consulta provinciale per l'assistenza sociale, la quale si pronuncia entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. A tale scopo la Sezione ricorsi è composta da:

  1. il Direttore della Ripartizione provinciale servizio sociale, che la presiede,
  2. il direttore dell'ufficio provinciale competente per i servizi residenziali socio-assistenziali per anziani,
  3. il direttore dell'ufficio provinciale competente per l'assistenza sanitaria nei servizi residenziali per anziani,
  4. un rappresentante dell'associazione delle case di riposo dell'Alto Adige, designato dalla stessa associazione,
  5. un rappresentante del Consorzio dei comuni, designato dallo stesso consorzio. 11)
9)
La lettera d) dell'art. 11 e gli art. 21, 34, 39 e 40/ter sono stati abrogati dall'art. 4, comma 4, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.
10)
L'art. 11, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 3, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.
11)
L'art. 11 è stato sostituito dall'art. 20 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 12 2)

2)
Abrogato dall'art. 23 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 13 (Medico della casa di riposo e dei centri di degenza)

(1) Al fine di garantire un'ottimale assistenza medica agli ospiti, le case di riposo e centri di degenza stipulano una convenzione con l'azienda sanitaria territorialmente competente, con la quale viene nominato il responsabile sanitario della struttura. La convenzione potrà altresì prevedere che l'assistenza medica agli ospiti venga garantita da uno o più medici di medicina generale o da medici dipendenti dell'azienda sanitaria. Gli ospiti autosufficienti della casa di riposo hanno comunque la facoltà di ricorrere alle cure del proprio medico di medicina generale. Le modalità di assistenza verranno stabilite con successivo regolamento di esecuzione.

(2) Nulla è innovato relativamente alle funzioni di vigilanza igienica e di profilassi previste per l'ufficiale sanitario dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

(3)12)

12)
L'art. 13 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17, il comma 1 è stato successivamente sostituito dall'art. 51 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14. Ai sensi dell'art. 30, comma 4, della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a partire dal 4 aprile 2001; il comma 3 è stato abrogato dall'art. 23 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 14 2)

2)
Abrogato dall'art. 23 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

TITOLO IV
Del controllo e coordinamento tecnico dell'assistenza agli anziani

Art. 15 (Idoneità al funzionamento)

(1) Le istituzioni a carattere residenziale, operanti nel territorio della provincia, devono essere previamente riconosciute idonee al funzionamento della Giunta provinciale, sentito il parere della commissione di cui al seguente articolo 17, in ordine alla funzionalità sul piano edificiale, dell'arredamento e attrezzatura e del regolamento di servizio.13)

13)
L'art. 15 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17.

Art. 16 (Regolamento tecnico-assistenziale)

(1) È fatto obbligo alle istituzioni che gestiscono servizi di assistenza per anziani di avere un regolamento tecnico-assistenziale per l'attuazione delle singole forme di assistenza.14)

14)
L'art. 16 è stato modificato dall'art. 3, comma 2, della L.P. 18 aprile 1978, n. 17.

Art. 17-19 15)

15)
Abrogati dall'art. 23 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

TITOLO V
Disposizioni finanziarie

CAPO 1
Generalità

Art. 20 2)

2)
Abrogato dall'art. 23 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 21 9)

9)
La lettera d) dell'art. 11 e gli art. 21, 34, 39 e 40/ter sono stati abrogati dall'art. 4, comma 4, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.

Art. 22-23 15)

15)
Abrogati dall'art. 23 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

CAPO II
Interventi in favore di forme di assistenza aperta

Art. 24 16)

16)
L'art. 24 è stato abrogato dall'art. 43 di questa legge provinciale.

Art. 25 17)

17)
L'art. 25 è stato abrogato dall'art. 43 di questa legge provinciale.

CAPO III
Interventi in relazione agli immobili

Art. 26 18)

18)
L'art. 26 è stato abrogato dall'art. 43 di questa legge provinciale.

Art. 27 19)

19)
L'art. 27 è stato abrogato dall'art. 43 di questa legge provinciale.

Art. 28 20)

20)
L'art. 28 è stato abrogato dall'art. 43 di questa legge provinciale.

CAPO IV
Interventi in relazione alle strutture mobili

Art. 29 21)

21)
L'art. 29 è stato abrogato dall'art. 43 di questa legge provinciale.

Art. 30 22)

22)
L'art. 30 è stato abrogato dall'art. 43 di questa legge provinciale.

CAPO V
Disposizioni comuni alle forme di intervento provinciale

Art. 31 23)

23)
L'art. 31 è stato abrogato dall'art. 43 di questa legge provinciale.

Art. 32 24)

24)
L'art. 32 è stato abrogato dall'art. 43 di questa legge provinciale.

Art. 33 25)

25)
L'art. 33 è stato abrogato dall'art. 7, comma 4, della L.P. 18 aprile 1978, n. 17.

Art. 34 9)

9)
La lettera d) dell'art. 11 e gli art. 21, 34, 39 e 40/ter sono stati abrogati dall'art. 4, comma 4, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.

Art. 35 26)

26)
L'art. 35 è stato abrogato dall'art. 43 di questa legge provinciale.

TITOLO VI
Disposizioni finali e transitorie

Art. 36-37 15)

15)
Abrogati dall'art. 23 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 38 (Idoneità al funzionamento)

(1) L'idoneità al funzionamento per le istituzioni a carattere residenziale di cui all'articolo 15 della presente legge deve essere riconosciuta, con le formalità previste, anche nei confronti delle istituzioni funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il termine di cinque anni.

(2) Si deroga dai requisiti di cui al precedente articolo 10 per la concessione dell'idoneità al funzionamento alle istituzioni a carattere residenziale di cui al precedente comma, che comunque dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

  1. stanze dotate di lavabo e contenenti non più di tre letti, con una disponibilità minima di 10, 16 e 23 m² per rispettivamente uno, due o tre ospiti;
  2. un bagno ospedaliero e un adeguato numero di locali WC validi sui piani e in corrispondenza dei locali comunitari;
  3. uno o più locali soggiorno e/o pranzo con una dimensione complessiva di almeno 1,2 m² per posto-letto;
  4. dotazione di corrimani e maniglie di sostegno sui due lati delle scale, nei corridoi e nei servizi.

Oltre a disporre dei requisiti minimi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), la struttura e l'attrezzatura delle case di riposo devono comunque essere tali da garantire un livello minimo di funzionalità e di adeguatezza alle esigenze dell'ospite anziano.27)

27)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 8 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17.

Art. 39 9)

9)
La lettera d) dell'art. 11 e gli art. 21, 34, 39 e 40/ter sono stati abrogati dall'art. 4, comma 4, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.

Art. 40 (Regolamento di esecuzione)

(1) Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato un regolamento di esecuzione da parte della Giunta provinciale, sentita la commissione di cui all'articolo 17.

Art. 40/bis (Assistenza a cittadini stranieri)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire nel bilancio della Provincia uno stanziamento per far fronte, ai sensi dell'articolo 5 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvata con D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, alle spese per l'assistenza a cittadini stranieri nell'ambito delle attività di cui alla presente legge.

(2)(3)(4)28)

28)
L'art. 40/bis è stato inserito dall'art. 9 della L.P. 18 aprile 1978, n. 17, e successivamente integrato dall'art. 13 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42; i commi 2, 3 e 4 sono stati abrogati dall'art. 23 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 40/ter 9)

9)
La lettera d) dell'art. 11 e gli art. 21, 34, 39 e 40/ter sono stati abrogati dall'art. 4, comma 4, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.

Art. 40/quater (Spese per il trasferimento degli ospiti)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere agli enti pubblici e privati gestori di case di riposo o centri di degenza contributi di parte corrente per la copertura totale o parziale della maggiore spesa derivante dal trasferimento in altra struttura degli ospiti delle case di riposo o centri di degenza in corso di ristrutturazione. I contributi sono erogati su domanda da parte degli enti gestori, secondo criteri e modalità fissati con deliberazione della Giunta provinciale.

(2) Possono inoltre essere concessi agli enti gestori di cui al comma 1 contributi per spese correnti per coprire maggiori oneri derivanti dalla riapertura, rispettivamente apertura di case di riposo o centri di degenza nel periodo immediatamente anteriore all'effettiva attività gestionale.29)

massimeDelibera 26 agosto 2013, n. 1191 - Criteri per la concessione di contributi per maggiori oneri derivanti dal trasferimento di anziani da case di riposo o di degenza in corso di ristrutturazione e l'apertura o riapertura di queste ultime - revoca della deliberazione del 07.06.1999, n. 2257
29)
L'art. 40/quater è stato inserito dall'art. 11 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17, e successivamente sostituito dall'art. 22 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

Art. 41-42 30)

30)
Omissis.

Art. 43 (Abrogazioni)

(1) Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui al comma 2 dell'articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono abrogati gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, i commi 2 e 3 dell'articolo 34 e l'articolo 35 della presente legge.

(2) Della data di cui al comma 1 è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.31)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

31)
L'art. 43 è stato aggiunto dall'art. 22 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
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