In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) LEGGE PROVINCIALE 17 febbraio 1966, n. 31)
Norme per la liquidazione di pagamenti periodici su fondi stanziati a calcolo

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel B.U. 15 marzo 1966, n. 11.

Art. 5

(1) Per gli assegni non recapitati entro il secondo mese dall'emissione sarà richiesto il riaccredito in conto. I sussidi, cui detti assegni si riferiscono, possono essere riproposti per il pagamento.