In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) LEGGE PROVINCIALE 17 febbraio 1966, n. 31)
Norme per la liquidazione di pagamenti periodici su fondi stanziati a calcolo

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel B.U. 15 marzo 1966, n. 11.

Art. 1

(1) La Giunta provinciale per l'erogazione dei sussidi assistenziali e di altri pagamenti periodici è autorizzata a provvedervi mediante la emissione di assegni in conto corrente postale.