In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) LEGGE PROVINCIALE 17 febbraio 1966, n. 31)
Norme per la liquidazione di pagamenti periodici su fondi stanziati a calcolo

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel B.U. 15 marzo 1966, n. 11.

Art. 6

(1) A chiusura di ciascun esercizio la Giunta provinciale, con propria deliberazione, approverà il rendiconto annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.