(1) Nell'ambito del programma provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione di cui all'articolo 6 della legge sono individuati gli interventi di sviluppo territoriale di particolare rilevanza, da realizzarsi in collaborazione con soggetti di cui al precedente articolo 4, comma 1 nonché gli obiettivi in relazione alle ricadute in termini di occupazione qualificata, aumento della produzione, creazione di centri di competenza, sviluppo e implementazione di nuove tecnologie e costi.
(2) La Giunta provinciale stabilisce le risorse finanziarie da mettere a disposizione, i termini di presentazione dei progetti di adesione agli interventi di cui al comma 1 nonché i criteri di selezione dei progetti pervenuti.
(3) Il comitato tecnico di cui all'articolo 7 della legge procede ad una prima selezione dei progetti di adesione pervenuti in base ai criteri di cui al comma 2 e avvia una successiva fase negoziale in cui i progetti selezionati sono ulteriormente approfonditi ed eventualmente modificati in base alle indicazioni del comitato tecnico.
(4) A conclusione della fase negoziale, il comitato tecnico propone alla Giunta provinciale, tenuto conto delle risorse disponibili, i progetti finanziabili.
(5) La Giunta provinciale approva i progetti finanziabili insieme allo schema di convenzione da stipularsi con i soggetti proponenti. La concessione del finanziamento è sostituita con la stipula della suddetta convenzione.
(6) L'intensità delle agevolazioni per le diverse tipologie di spesa ammissibili al finanziamento e previste nei singoli progetti è stabilita nella convenzione di cui al comma 5, tenuto conto dell'intensità massima di agevolazione per le singole tipologie di spesa. Nella convenzione sono altresì stabiliti gli obblighi delle parti contraenti, la durata e le modalità di esecuzione del progetto, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione dei finanziamenti nonché i controlli previsti da parte dell'Amministrazione provinciale.
(7) Qualora i progetti finanziati comprendono iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) o b), realizzate:
- da grandi imprese oppure da Associazioni Temporanee d'Imprese (ATI), consorzi o società consortili partecipati da grandi imprese,
- oppure da PMI quando l'importo dell'agevolazione è pari o superiore a 7,5 milioni di euroalle stesse domande deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare l'addizionalità del progetto rispetto all'attività di ricerca che verrebbe svolta dal richiedente in assenza di aiuto; l'effetto di incentivazione dell'agevolazione deve emergere attraverso l'incremento di almeno uno dei seguenti fattori: alle dimensioni del progetto, alla sua portata, ai tempi di realizzazione del progetto o alla spesa sostenuta in ricerca e sviluppo.
(8) Qualora l'importo totale lordo dell'agevolazione calcolato in base alla spesa ammissibile e all'intensità di agevolazione prevista per ogni impresa e per progetto fosse superiore agli importi previsti agli articoli 9, comma 6, 10, comma 3, 11, comma 3, 12, comma 4, 14, comma 2, 15, comma 5 e 16, comma 6, si procede a notifica individuale dell'aiuto alla Commissione europea.