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In vigore al: 21/11/2014

i) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2008, n. 151)
Regolamento di esecuzione sulla promozione dell'innovazione

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1)

Pubblicato nel B.U. 27 maggio 2008, n. 22.

Art. 22 (Rendicontazione e liquidazione dell'agevolazione)

(1) Le agevolazioni concesse con le modalità di cui al precedente articolo 20 sono liquidate di norma dopo la realizzazione dell'iniziativa ammessa ad agevolazione e alla presentazione di una relazione attestante il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto presentato firmata dal legale rappresentante del beneficiario e della seguente documentazione di spesa:

  1. fatture o note onorario originali munite di quietanza, per fatture redatte in forma sintetica è necessario allegare un elenco dettagliato delle singole voci di spesa firmato dal fornitore;
  2. dichiarazione del beneficiario relativa alla regolare effettuazione delle spese;
  3. buste paga.

(2) Per progetti di ricerca e sviluppo e di innovazione il beneficiario oltre alla documentazione di cui al comma 1 dovrà presentare i seguenti documenti:

  1. relazione tecnico-scientifica dell'attività svolta in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti, sia nei contenuti della ricerca sia nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute;
  2. riepilogo sintetico dei costi sostenuti nel periodo di riferimento suddivisi per tipologia di attività, ossia ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione, e per categoria di costo;
  3. elenchi e diari di attività relativi al personale;
  4. elenchi, documenti giustificativi di spesa e documenti attestanti l'effettivo pagamento, in originale;
  5. dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti i costi del personale utilizzato per il progetto e dei beni e servizi acquisiti, gli eventuali ricavi e recuperi, nonché il corretto annullamento delle relative fatture;
  6. limitatamente alle grandi imprese e alle PMI per progetti di innovazione la documentazione deve essere integrata con l'analisi dell'effetto di incentivazione dell'agevolazione, al fine di comprovare il carattere di addizionalità delle iniziative rispetto all'ordinaria attività di ricerca, di sviluppo e di innovazione svolta;

(3) A richiesta del beneficiario e per progetti con durata superiore a 12 mesi sono possibili anche più liquidazioni parziali a cadenza semestrale oppure a cadenza trimestrale, quest’ultima solo per i progetti europei, sulla base della rendicontazione degli stati di avanzamento del progetto. Per la liquidazione della rata a saldo, che non può essere inferiore al 10 percento del totale dell’agevolazione, è necessaria la presentazione della documentazione di cui al comma 1 e la verifica da parte dell’Ufficio innovazione, ricerca e sviluppo sulla corretta realizzazione del progetto.4)

(4) Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore alla somma ammessa, l'agevolazione da liquidarsi è proporzionalmente ridotta e ricalcolata in base alla somma effettivamente spesa.

4)

L'art. 22, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 19 gennaio 2010, n. 6.

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