In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

i) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2008, n. 151)
Regolamento di esecuzione sulla promozione dell'innovazione

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 27 maggio 2008, n. 22.

Art. 20 (Documentazione)

(1) Alle domande di ammissione all'agevolazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  1. la descrizione del progetto articolato nelle sue fasi, il business plan e l'indicazione del responsabile del progetto;
  2. piano degli investimenti e delle spese connessi all'iniziativa;
  3. durata prevista dell'iniziativa;
  4. numero e qualificazione dei posti di lavoro generati in provincia di Bolzano;
  5. preventivi di spesa, suddivisi fra costi interni e d esterni;
  6. dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà circa la classe dimensionale d'impresa (piccola, media o grande);
  7. nel caso di acquisto di servizi di consulenza nel settore dell'innovazione e per servizi di supporto all'innovazione di cui all'articolo 14, una dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente in cui si obbliga a rispettare il limite di 200.000,00 Euro nell'arco di tre anni di cui all'articolo 14, comma 2;
  8. in caso di cooperazioni la dichiarazione di intenti o contratto di cooperazione circa la ripartizione delle spese e dei benefici fra i partner di cooperazione;
  9. ogni altro documento richiesto nel bando di cui all'articolo 25 o dall'Ufficio provinciale Innovazione, ricerca e sviluppo al fine della valutazione dell'iniziativa.

(2) Le domande incomplete e non completate entro i termini indicati dall'ufficio competente sono archiviate d'ufficio.

(3) Per quanto concerne le domande di ammissione all'agevolazione per spese di formazione la descrizione del progetto di cui al comma 1, lettera a) dovrà contenere il profilo ed il numero del personale coinvoltolo nonché dei relatori e delle relatrici.

(4) Per quanto concerne le domande di ammissione all'agevolazione per spese di consulenza la descrizione del progetto di cui al comma 1, lettera a) dovrà contenere il profilo ed il numero dei/delle consulenti.

(5) Per quanto concerne le domande di ammissione all'agevolazione per progetti per l'introduzione di innovazioni di processo o di prodotto dalla descrizione del progetto di cui al comma 1, lettera a) dovrà risultare che:

  1. l'innovazione dell'organizzazione è legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) con l'obiettivo di cambiare l'organizzazione;
  2. l'innovazione deve assumere la forma di un progetto diretto da un capo progetto identificato e qualificato e devono essere identificati i costi del progetto;
  3. il progetto porterà, in caso di successo, all'elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;
  4. l'innovazione dei processi o dell'organizzazione progettata comporta una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato d'arte del settore interessato. Al progetto dovrà essere allegata una dettagliata descrizione dell'innovazione messa a confronto con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione utilizzate dalle altre imprese dello stesso settore;
  5. il progetto comporta un grado di rischio evidente. Tale rischio dovrà essere documentato, ad esempio in termini di costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, il tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, gli utili attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, le probabilità di insuccesso.

(6) Nel caso di domande di agevolazione concernenti iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a o b, realizzate da grandi imprese oppure da Associazioni Temporanee d'Imprese (ATI), consorzi o società consortili partecipati da grandi imprese, alle stesse domande deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare l'addizionalità del progetto rispetto all'attività di ricerca che verrebbe svolta dal richiedente in assenza di aiuto; l'effetto di incentivazione dell'agevolazione deve emergere attraverso l'incremento di almeno uno dei seguenti fattori: alle dimensioni del progetto, alla sua portata, ai tempi di realizzazione del progetto o alla spesa sostenuta in ricerca e sviluppo.

(7) La documentazione allegata alla domanda di cui al presente articolo deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionA Provvidenze per l' ecomonia in generale
ActionActiona) Legge provinciale 2 marzo 1973, n. 10
ActionActionb) Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79 
ActionActionc) Legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 
ActionActiond) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9 
ActionActione) Legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44
ActionActionf) Legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8
ActionActiong) Legge provinciale13 febbraio 1997, n. 4
ActionActionh) Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2008, n. 15
ActionActionDIPOSIZIONI GENERALI
ActionActionSPESE AMMISSIBILI
ActionActionPROCEDIMENTO
ActionAction Art. 18 (Procedura di selezione a bando)
ActionAction Art. 19 (Presentazione della domanda)
ActionAction Art. 20 (Documentazione)
ActionAction Art. 21 (Istruttoria)
ActionAction Art. 22 (Rendicontazione e liquidazione dell'agevolazione)
ActionAction Art. 23 (Procedura negoziale)
ActionActionOBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E CONTROLLI
ActionActionNORME TRANSITORIE E FINALI
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 54
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2008 , n. 71
ActionActionl) Legge provinciale 5 luglio 2011 , n. 5
ActionActionm) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4
ActionActionB Difesa dei consumatori
ActionActionC Disposizioni varie
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico