In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 301)
Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.

Art. 19 (Reddito minimo di inserimento)

(1)  Il reddito minimo di inserimento è finalizzato al sostegno economico e sociale delle persone esposte al rischio di marginalità sociale ed impossibilitate per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare.

(2)  La prestazione per il raggiungimento del reddito minimo di inserimento spetta qualora il nucleo familiare non disponga di un valore della situazione economica superiore a 1,22.

(3)  La prestazione è pari al 1,22 volte il fabbisogno per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a zero e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a 1,22. Per nuclei familiari composti fino a 4 componenti la prestazione mensile erogata non puó essere superiore a euro 1.100,00, da 5 o 6 componenti non superiore a euro 1.300,00 e per nuclei familiari composti da 7 e più componenti non superiore a euro 1.500,00; gli importi massimi vengono fissati annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base. 20)

(4)  La prestazione è concessa per un periodo minimo di due mesi e massimo di sei mesi ed è erogata mensilmente. Nel caso di reddito derivante esclusivamente da pensione, può essere concessa ed erogata per un periodo massimo di dodici mesi. Nel caso di un utente che ha più di 75 anni e vive da solo, non ha un nucleo familiare collegato e ha un reddito derivante prevalentemente da pensione, la prestazione è concessa ed erogata per un periodo di dodici mesi; trascorso tale periodo, la prestazione viene ricalcolata d’ufficio ed è concessa per ulteriori dodici mesi. Lo stesso vale nel caso di due persone conviventi che presentano entrambe i citati requisiti. 21)

(5) In caso di motivate necessità o indicazioni particolari sul piano assistenziale, la prestazione può essere concessa anche per un periodo inferiore a due mesi. Allo stesso modo, se sussistono controindicazioni sul piano assistenziale rispetto all’erogazione mensile in un’unica soluzione della prestazione, il comitato tecnico di cui all’articolo 8 può decidere che la prestazione stessa sia erogata a rate. La Giunta provinciale individua inoltre i casi in cui la prestazione può essere erogata in forma ridotta, in quanto determinati bisogni dell’utente sono già soddisfatti. 22)

(6)  La prestazione è ripetibile a seguito di nuova domanda.

(7) Per ogni componente del nucleo familiare che, senza giustificati motivi, non si attivi o si attivi in modo insufficiente per il mantenimento proprio e del nucleo familiare, in particolare attraverso la ricerca di lavoro, o non eserciti le attività di cui al comma 8, la prestazione, salvo quanto previsto al comma 7/ter, è progressivamente ridotta, previa comunicazione scritta all’interessato, di un importo non superiore al 150 per cento della quota base. 23)

(7/bis)  Se uno o più componenti del nucleo familiare, per almeno due volte complessivamente, rifiutano o interrompono in anticipo, senza giustificati motivi, i programmi personalizzati di integrazione sociale di cui all’articolo 35 o le attività di cui al comma 8 del presente articolo, il nucleo familiare, è escluso dalla presente prestazione per un periodo di dodici mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell’ultimo rifiuto o dell’ultima interruzione. 24)

(7/ter)  Nei casi di cui al comma 7 al nucleo familiare deve comunque essere garantita una disponibilità economica pari al 25 per cento della quota base per ogni minore presente nel nucleo stesso. 25)

(8)  In presenza di cause oggettive il comitato tecnico può decidere, anche a seguito di un parere motivato del centro di mediazione lavoro, che le persone, anziché cercare lavoro, esercitino le attività concordate e disciplinate esplicitamente nell’ambito del programma di interventi di integrazione sociale di cui all’articolo 35. 26)

20)
L'art. 19, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.
21)
L'art. 19, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 5, comma 2, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12, e poi dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43.
22)
L'art. 19, comma 5, è stato prima sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43, e poi dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 21.
23)
L'art. 19, comma 7, è stato prima sostituito dall'art. 5, comma 3, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12, poi dall'art, 4, comma 2, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43, e dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 21.
24)
L'art. 19, comma 7/bis, è stato inserito dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 21.
25)
L'art. 19, comma 7/ter, è stato inserito dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 21.
26)
L'art. 19 è stato così sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActiona) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1992, n. 43
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30
ActionActionc) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 maggio 1994, n. 2808
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 febbraio 2007, n. 14
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2009 , n. 42
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2011 , n. 28
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2012, n. 1
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 13
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActiona) Accordo 11 dicembre 2007
ActionActiona) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 2834
ActionActionb) Accordo 14 aprile 2008
ActionActionc) Accordo15 settembre 2008 
ActionActionc) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 3366
ActionActiond) Accordo5 maggio 2009
ActionActione) Accordo 11 dicembre 2007
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 6151
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 5
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 2912
ActionAction(siglato il 1° agosto 2000)
ActionActionDichiarazione preliminare
ActionActionPrincipi generali
ActionActionAssistenza primaria
ActionActionCAPO III
ActionActionAllegato A
ActionActionPrestazioni aggiuntive
ActionActionProcedure tecniche per l'applicazione del rapporto ottimale 
ActionActionAllegato D
ActionActionAssistenza programmata domiciliare nei confronti dei soggetti non ambulabili 
ActionActionArt. 1 (Prestazioni domiciliari)
ActionActionArt. 2 (Attivazione del servizio domiciliare)
ActionActionArt. 3 (Procedure per l'attivazione dell'assistenza)
ActionActionArt. 4 (Rapporti con il distretto)
ActionActionArt. 5 (Compenso economico)
ActionActionArt. 6 (Modalità di pagamento)
ActionActionArt. 7 (Documentazione di distretto)
ActionActionArt. 8 (Verifiche)
ActionActionRegolazione dei rapporti economici tra medico titolare e sostituto nei casi di sostituzione volontaria 
ActionActionAllegato G
ActionAction(articolo 31, lettera g)
ActionActionAllegato I
ActionActioni) Accordo 22 dicembre 1998
ActionActionj) Accordo 1° agosto 2000
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico