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In vigore al: 21/11/2014

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 novembre 1994, n. 571)
Regolamento per la disciplina delle modalità e dei criteri di erogazione dei contributi a sostegno delle scuole materne

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1)

Pubblicato nel Suppl. Ord., n. 1 al B.U. 17 gennaio 1995, n. 3.

Art. 7 (Contributi per il personale delle scuole materne private)

(1) I contributi agli enti gestori di scuole materne private, per la copertura delle spese per il personale insegnante ed assistente previsti dall'articolo 7, comma 6, della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, possono essere concessi nella misura massima del 70 per cento del costo di una corrispondente insegnante o assistente della Provincia di prima nomina. Per le misure di sostegno in esame verrà riconosciuto ammissibile il complesso delle spese sostenute per il personale insegnante ed assistente. La dotazione del personale dev'essere conforme a quella prevista dall'articolo 10 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36 e modificata dall'articolo 3 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 32.

(2) I contributi di cui al presente articolo sono liquidati, in una o più soluzioni, dietro presentazione di documentati rendiconti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.