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In vigore al: 21/11/2014

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 novembre 1994, n. 571)
Regolamento per la disciplina delle modalità e dei criteri di erogazione dei contributi a sostegno delle scuole materne

1)

Pubblicato nel Suppl. Ord., n. 1 al B.U. 17 gennaio 1995, n. 3.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri di erogazione dei contributi:

  • a)  per l' acquisto di arredamento, di attrezzature e di materiale didattico e ludico agli enti gestori di scuole materne provinciali e private, nonché agli enti promotori per l'istituzione di scuole materne private ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, concernente l'ordinamento delle scuole materne;
  • b)  per l' acquisizione di aree, per la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la sistemazione e la manutenzione di edifici destinati a sedi di scuole materne ad enti ed associazioni, con esclusione dei comuni, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, concernente nuove norme in materia di patrimonio scolastico;
  • c)  per le spese di manutenzione e per la sistemazione di edifici destinati a sedi di scuole materne agli enti ed alle associazioni, che non possono essere finanziate con gli stanziamenti messi a disposizione ai sensi della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, ai sensi dell' articolo 5, comma 4, della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37;
  • d)  per le spese per il personale insegnante ed assistente agli enti gestori di scuole materne private, ai sensi dell' articolo 7, comma 6, della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

(2) Il presente regolamento disciplina altresì i criteri per la determinazione della somma, sulla base della quale avvengono le attribuzioni ai comuni e loro consorzi, gestori di scuole materne provinciali, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

Art. 2 (Condizioni essenziali per il finanziamento)

(1) I contributi possono essere concessi unicamente per le strutture destinate a sedi di scuole materne. Nel caso in cui gli interventi edili rivestono carattere polifunzionale, il contributo può essere concesso solo sulla quota parte di spesa calcolata su base proporzionale.

(2) Hanno di norma precedenza i progetti che sono già in fase di realizzazione.

(3) Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, concernente norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, su progetti di opere deve essere sentito il parere tecnico economico di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa legge provinciale.

Art. 3 (Ammontare dei contributi)

(1) Per l'acquisizione di aree, per la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la sistemazione e la manutenzione di edifici destinati a sedi di scuole materne può essere concesso un contributo nella misura dell'80 per cento delle spese riconosciute ammissibili, qualora:

  • a)  gli interventi sono necessari per adeguare gli edifici alla vigente normativa in materia di
    • 1)  misure di sicurezza e prevenzione antincendi;
    • 2)  abbattimento di barriere architettoniche;
  • b)  gli interventi sono necessari per garantire un' ordinata e regolare funzionalità scolastica.

(2) Per l'ampliamento di edifici destinati ad ospitare nuove aule o sezioni, la cui necessità sia stata certificata dal competente ispettore per le scuole materne, possono essere concessi contributi nella misura dell'80 per cento delle spese riconosciute ammissibili.

(3) Per l'acquisto di arredamento, di attrezzature, di materiale didattico e ludico possono essere concessi contributi nella misura dell'70 per cento.

(4) Non possono essere concessi contributi per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la sistemazione e la manutenzione di edifici ritenuti infondati o superflui dal competente organo consultivo di cui all'articolo 1 della L.P. n. 38/1992,

(5) I contributi per gli interventi edili possono essere concessi anche in più rate, suddivisi in più esercizi o su singoli lotti.

(6) Qualora in un esercizio finanziario le disponibilità finanziarie non siano tali da poter concedere i contributi nelle misure di cui al presente articolo, le singole percentuali sono ridotte proporzionalmente, per tutti i richiedenti che si trovano nella medesima condizione. Le domande di contributo rimaste inevase per mancanza di disponibilità finanziarie possono essere esaminate nell'esercizio finanziario successivo, tenuto conto della priorità delle medesime sotto l'aspetto tecnico funzionale. 2)

2)

L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 16 ottobre 1995, n. 47.

Art. 4 (Domande e documentazione)

(1) Le domande intese ad ottenere contributi per interventi edili, debitamente motivate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente, vanno corredate dalla seguente documentazione:

  • a)  copia del progetto approvato dagli organi competenti con i disegni in scala 1:100, con l' indicazione grafica degli interventi costruttivi e completi di relazione tecnica dei relativi elementi di costo;
  • b)  preventivo di spesa;
  • c)  piano di finanziamento;
  • d)  una copia autentica della concessione edilizia, se prescritta ovvero dichiarazione del sindaco competente che l' opera corrisponda alle norme del piano urbanistico comunale;
  • e)  parere della ripartizione provinciale Beni culturali, se prescritto.

(2) Le domande intese ad ottenere contributi per l'acquisto di arredamento, di attrezzatura e di materiale didattico e ludico, debitamente motivate e sottoscritte da legale rappresentante dell'ente, vanno corredate dalla seguente documentazione:

  • a)  relazione tecnica;
  • b)  preventivo di spesa;
  • c)  piano di finanziamento.

(3) Gli uffici competenti possono richiedere oltre alla documentazione di cui ai commi 1 e 2 ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori delle domande, nonché effettuare sopralluoghi.

Art. 5 (Liquidazione)

(1) I contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), sono liquidati in una o più soluzioni dietro presentazione di documentazione di spesa ovvero di stati di avanzamento o finali dei lavori e quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono liquidati in una o più soluzioni dietro presentazione di documentazione di spesa.

Art. 6 (Assegnazioni ai comuni e loro consorzi per la gestione di scuole materne provinciali)

(1) Per la determinazione della somma annuale, sulla base della quale avvengono le attribuzioni ai comuni e loro consorzi che gestiscono le scuole materne provinciali da parte della Provincia ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, vanno osservati i seguenti criteri:

  • a)  le spese per la refezione si calcolano sulla base del numero dei bambini frequentanti la scuola materna e del numero dei giorni in cui viene svolta attività didattica, computati per dieci mesi;
  • b)  per le spese per la gestione la base di calcolo è correlata al numero delle sezioni e computata per dodici mesi;
  • c)  per le spese per il personale di cucina la base di calcolo è rapportata al numero di unità di personale di cucina ritenute necessarie in funzione del numero delle sezioni e l' importo mensile, secondo detta base di calcolo, viene computato per dodici mesi.

(2) Le attribuzioni di cui al presente articolo vengono liquidate dietro presentazione di un prospetto attestante le spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente.

Art. 7 (Contributi per il personale delle scuole materne private)

(1) I contributi agli enti gestori di scuole materne private, per la copertura delle spese per il personale insegnante ed assistente previsti dall'articolo 7, comma 6, della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, possono essere concessi nella misura massima del 70 per cento del costo di una corrispondente insegnante o assistente della Provincia di prima nomina. Per le misure di sostegno in esame verrà riconosciuto ammissibile il complesso delle spese sostenute per il personale insegnante ed assistente. La dotazione del personale dev'essere conforme a quella prevista dall'articolo 10 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36 e modificata dall'articolo 3 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 32.

(2) I contributi di cui al presente articolo sono liquidati, in una o più soluzioni, dietro presentazione di documentati rendiconti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.