(1) L'esame dei documenti, con facoltà di ricopiarne in tutto o in parte il contenuto, è gratuito.13)
(2) Per il rilascio di copia fotostatica o di copia autentica di qualsiasi documento sono dovuti i seguenti importi:
15 cent per la copia in bianco e nero di ciascuna facciata dal formato non superiore a 21x29;
30 cent per la copia in bianco e nero di ciascuna facciata dal formato superiore a 21x29;
50 cent per la copia a colori di ciascuna facciata dal formato non superiore a 21x29;
1 euro per la copia a colori di ciascuna facciata dal formato superiore a 21x29.14)
(3) Per il rilascio di copia di disegni ed altri elaborati tecnici o supporti digitali, il direttore della competente struttura organizzativa fissa la tariffa in base agli effettivi costi di riproduzione, e comunque in misura non inferiore a cent 30 e non superiore a euro 30,00.15)
(4) All'atto del pagamento delle spese per la riproduzione è rilasciata all'interessato una ricevuta. Le somme introitate a tale titolo sono versate mensilmente, unitamente ad una figlia delle singole ricevute, all'Ufficio entrate.16)
(5) Il rilascio di pubblicazioni edite dall'amministrazione, messe a disposizione del pubblico, è gratuito.17)