(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2/bis. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, l’autorizzazione ai sensi del comma 1 è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività, presentata al comune competente.”
(2) Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere f), g), h) e i):
“f) un rappresentante della Questura;
g) un rappresentante dei prestatori dei servizi per eventi;
h) un rappresentante del settore della cultura giovanile;
i) un rappresentante dell’associazione più rappresentativa a livello provinciale degli esercenti pubblici."
(3) Il comma 5 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. Il sindaco e il comandante del corpo dei vigili del fuoco territorialmente competenti partecipano con diritto di voto alle riunioni e ai sopralluoghi della Commissione; il richiedente o un suo delegato ha la facoltà di essere sentito in occasione di tali riunioni e sopralluoghi. La Commissione può delegare a singoli componenti l’esercizio di determinate funzioni.”