Pubblicato nel B.U. 12 maggio 1992, n. 20.
(1) La costituzione di consorzi per la conduzione di servizi bibliotecari comuni avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
(2) In presenza dei medesimi presupposti, è data priorità al consorzio con biblioteche pubbliche locali, che dispongono di personale regolarmente impiegato a tempo pieno nel servizio bibliotecario.
(3) Nei consorzi tra scuole e biblioteche pubbliche locali, il personale ad esse assegnato per la conduzione del servizio bibliotecario comune non può sostituire il personale addetto alle biblioteche pubbliche locali.