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In vigore al: 21/11/2014

e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 151)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 agosto 1990, n. 17, "Interventi per la promozione delle biblioteche scolastiche"

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1)

Pubblicato nel B.U. 12 maggio 1992, n. 20.

Art. 10 (Priorità e limiti per la costituzione di consorzi)

(1) La costituzione di consorzi per la conduzione di servizi bibliotecari comuni avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

  • a)  i consorzi sono costituiti preferibilmente a livello locale e comunale;
  • b)  è data, di norma, priorità ai consorzi fra scuole dello stesso ordine rispetto a consorzi fra scuole di ordine diverso;
  • c)  sono promossi, in via prioritaria, i consorzi fra biblioteche scolastiche e biblioteche pubbliche locali, quando le stesse risultino fra loro combinate, ai sensi dell' articolo 21, comma 2, della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41;
  • d)  ai fini della promozione di strutture bibliotecarie efficienti, nella costituzione di consorzi fra circoli didattici e istituti di istruzione secondaria con biblioteche pubbliche locali, devono essere inoltre considerati gli standards relativi ai locali e all' arredamento delle biblioteche, il patrimonio librario e audiovisivo, l'orario di apertura e la dotazione di personale delle rispettive biblioteche pubbliche locali.

(2) In presenza dei medesimi presupposti, è data priorità al consorzio con biblioteche pubbliche locali, che dispongono di personale regolarmente impiegato a tempo pieno nel servizio bibliotecario.

(3) Nei consorzi tra scuole e biblioteche pubbliche locali, il personale ad esse assegnato per la conduzione del servizio bibliotecario comune non può sostituire il personale addetto alle biblioteche pubbliche locali.

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