Pubblicato nel B.U. 12 maggio 1992, n. 20.
(1) I consigli di circolo o di istituto ed eventualmente i competenti organi delle biblioteche pubbliche locali interessati deliberano la costituzione del consorzio per la conduzione del servizio bibliotecario comune ed approvano la convenzione per la gestione di tale servizio, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta provinciale.
(2) La convenzione di cui al comma 1 disciplina le modalità della cooperazione e del coordinamento per quanto attiene all'incremento, all'inventariazione, alla schedatura e alla preparazione del patrimonio librario e audiovisivo, nonché le modalità del servizio di prestito, di consulenza e di collaborazione nell'attuazione di iniziative e manifestazioni per la promozione della lettura.