Pubblicato nel B.U. 12 maggio 1992, n. 20.
(1) Più circoli didattici o più istituti di istruzione secondaria, aventi un numero complessivo di almeno ventiquattro classi, possono consorziarsi per la conduzione di un servizio bibliotecario comune. Nel computo possono essere considerate soltanto le classi dei plessi scolastici o delle sezioni e sedi staccate, presso le quali funzionano biblioteche scolastiche, che soddisfano i requisiti minimi indicati all'articolo 2.
(2) Le scuole consorziate per la conduzione del servizio di biblioteca devono inoltre soddisfare i requisiti di ordine strutturale e funzionale previsti dai commi 1, lettere a, b, c e d, 2 e 3 dell'articolo 3.